Continuità didattica in una classe, può essere violata a seguito di lamentele di genitori e colleghi. Sentenza

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Il criterio della continuità didattica è da intendersi previsto nell’interesse non dei docenti ma dei discenti, con la conseguenza che è preferibile, specie nelle classi elementari ove è particolarmente importante l’interdisciplinarietà e il rapporto personale degli scolari con l’insegnante, che il ciclo di studi elementari prosegua col docente che aveva svolto l’insegnamento per le prime tre classi, tuttavia lo stesso non è ostativo al cambiamento dell’organizzazione degli ambiti disciplinari dell’insegnamento e che, proprio in ragione della precipua funzione, è destinato ad essere recessivo nell’ipotesi che si riveli, in concreto, non funzionale alla buona crescita e al buon apprendimento dei bambini. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 10208 del 28/05/2020).

Il provvedimento di assegnazione. Un’insegnante di scuola primaria con anzianità di 21 anni e titolarità presso un Circolo Didattico, aveva convenuto in giudizio il MIUR, l’Ufficio Scolastico Regionale e il Circolo Didattico per sentir dichiarare l’illegittimità dell’assegnazione allo svolgimento delle cosiddette attività alternative alla religione, ad attività di sostituzione di insegnanti esterni, ad attività motoria. Secondo la stessa il provvedimento di assegnazione, che peraltro le aveva fatto perdere la titolarità nelle tre classi in precedenza seguite, era stato adottato in violazione delle disposizioni del contratto integrativo di Istituto e dei criteri fissati dal Consiglio di Circolo e di Istituto, ed in dispregio della continuità didattica atteso che la medesima aveva svolto l’insegnamento della materia “storia e geografia” presso tre classi, e solo per due ore, anche l’attività motoria, ed era stato penalizzante essendosi la predetta trovata “declassata”.

La tesi del “disciplinare occulto”. In base alle spiegazioni fornitele dal Dirigente, che aveva fatto riferimento a lamentele di genitori di alunni e di altri insegnanti, la docente asseriva che la disposta assegnazione nascondesse una sorta di provvedimento disciplinare occulto, adottato senza il rispetto delle procedure stabilite sia dal contratto collettivo che dal TU sul pubblico impiego.

I giudici di merito negano intenti persecutori. In primo e secondo grado il ricorso veniva respinto, richiamando varie segnalazioni di episodi riguardanti la docente da parte di insegnanti e di genitori degli alunni (aventi ad oggetto inadeguatezze dell’insegnante sul piano didattico), in tal modo escludendo:

  • qualsiasi intento persecutorio della Direzione in danno della docente;
  • che la continuità didattica, prevista nell’interesse dei discenti, avrebbe potuto avere, nella specie, effetti controproducenti compromettendo la buona crescita e il buon apprendimento dei bambini.

Quando si viola la continuità didattica. La docente adisce la Corte di Cassazione, lamentando che il giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato sul mancato rispetto del criterio di continuità didattica di cui al contratto integrativo di Istituto ed al Regolamento del Consiglio di Circolo e di Istituto. La Cassazione, nel respingere il ricorso, aderisce all’impostazione già condivisa dal giudice di secondo grado: il criterio della continuità didattica è da intendersi previsto nell’interesse non dei docenti ma dei discenti, con la conseguenza che è preferibile, specie nelle classi elementari ove è particolarmente importante l’interdisciplinarietà e il rapporto personale degli scolari con l’insegnante, che il ciclo di studi elementari prosegua col docente che aveva svolto l’insegnamento per le prime tre classi (come avvenuto nella specie prima del provvedimento di assegnazione contestato, interpretandosi la continuità come riferita alla classe e non alla materia), tuttavia ha ritenuto che lo stesso non risulta ostativo al cambiamento dell’organizzazione degli ambiti disciplinari dell’insegnamento e che, proprio in ragione della precipua funzione, è destinato ad essere recessivo nell’ipotesi (riscontrata sussistente nella fattispecie) che si sia rivelato, in concreto, non funzionale alla buona crescita ed al buon apprendimento dei bambini.

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