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Continuità didattica: ecco quando è possibile il trattenimento in servizio

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Un docente può chiedere il trattenimento in servizio per continuità didattica per portare la sua classe alla fine del percorso di studi? Vediamo cosa dice il DL 90/2014.

Buongiorno sono la mamma di un’alunna di seconda elementare e con la presente chiedo se c’è la possibilità da parte del docente di scuola primaria, di fare domanda per rimanere in servizio nonostante il raggiungimento di età e di servizio, per dare continuità alla classe è portare a termine il percorso scolastico iniziato. 
Attendo vostro gentile riscontro, 
Ringraziando porgo cordiali saluti.

 

Il trattenimento in servizio dei docenti, ed in generale dei dipendenti della pubblica amministrazione, permette di rimanere sul posto di lavoro oltre il compimento dell’età necessaria all’accesso alla pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni dal 2019).

Il decreto legge numero 90 del 2014, che ha riformato la pubblica amministrazione ha abolito quasi del tutto l’istituto del trattenimento in servizio che permetteva, al dipendente che ne faceva richiesta, di restare al lavoro per un biennio dopo del compimento dell’età di accesso alla pensione di vecchiaia.

Il decreto legge numero 90/2014 ha eliminato la possibilità al dipendente pubblico di poter restare in servizio oltre il limite anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia prevedendo che al perfezionamento di tale limite il dipendente fosse collocato a riposo d’ufficio dalla pubblica amministrazione.

L’eccezione a tale riposo d’ufficio resta in un solo caso: può restare in servizio fino all’età di 70 anni e 7 mesi solo il dipendente pubblico (e di conseguenze l’insegnante) che al compimento dell’età di accesso alla pensione di vecchiaia non abbia raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto, ovvero 20 anni. Solo il quel caso il dipendente pubblico può presentare domanda di trattenimento in servizio. In tutti gli altri casi a 66 anni e 7 mesi nel 2018 e a 67 anni dal 2019, l’amministrazione pubblica collocherà a riposo d’ufficio il lavoratore.

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