Contenzioso ITP 2 fascia GI – GPS sostegno – valutazione servizio?? Lettera

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Inviato da Domenico Caridi – Attenzione particolare bisogna porre anche la questione “contenzioso ITP titolo abilitante”. Riassumiamo un attimino ciò che è accaduto nell’agosto 2017 a seguito della decisione del TAR Lazio che, con sentenza N.9234/2017 della terza sezione BIS di Roma, ha accolto le richieste del ricorso NRG.6443/2017, dichiarando quindi abilitante il titolo ITP.

A seguito di questa sentenza il MIUR, mal consigliato dall’Avvocatura dello Stato, ha diramato una nota diretta a tutti gli uffici scolastici e istituzioni scolastiche, invitando all’inserimento in 2 fascia con riserva di tutti gli ITP con ricorso pendente uniformabile alla sentenza sopra citata e demandando il controllo, “caso per caso”, alle singole segreterie, senza dare precise direttive su come comportarsi e su cosa analizzare.

Ed è così che le segreterie sono state sommerse da diffide di candidati che sostenevano di avere un contenzioso pendente uniformabile alla sentenza n.9234/2017 chiedendo di essere inseriti in 2 fascia GI, dal 18 agosto al 30 ottobre 2017. Nello stesso periodo le segreterie sono impegnate in tutte quelle procedure che servono per avviare l’anno scolastico, sia per quanto concerne la parte degli studenti, sia per la parte dei docenti, nuove immissioni in ruolo, le convocazioni, le prese di servizio, i libri di scuola, ecct ecct. Di conseguenza veniva meno il tempo necessario per effettuare quei controlli “caso per caso” dei singoli ricorrenti. Ma questi controlli “caso per caso” quali dovrebbero essere? Il contenzioso pendente uniformabile alla sentenza n.9234/2017 poteva essere considerato uniformabile se ne possedeva le stesse caratteristiche e richieste presenti sul ricorso nrg.6443/2017 da cui era scaturito il provvedimento del TAR. Quindi ricorso avverso il DM374/2017 di aggiornamento delle graduatorie di seconda e terza fascia GI con richiesta di riconoscimento del titolo ITP come abilitante. Considerato il poco tempo disponibile alle segreterie, e considerando anche la poca preparazione giuridica di alcune, i controlli “caso per caso” sono andati a farsi benedire, così, con una diffida qualunque, i candidati venivano inseriti in 2 fascia GI con riserva. Con il tempo poi si è scoperto che non tutti avevano realmente un contenzioso uniformabile alla sentenza citata; molti non avevano ancora neppure un contenzioso pendente, verificabile dal numero di ruolo e dalla data del deposito al TAR; molti avevano un contenzioso pendente ma non uniformabile perchè impugnavano un altro decreto e un altro sistema ( le GAE). Eppure sono tutti stati inseriti in 2 fascia con conseguente convocazione sulle supplenze con precedenza rispetto alla 3 fascia, fascia in cui gli stessi permanevano a pieno titolo con punteggi davvero minimi, e che mai avrebbero loro consentito di poter ricevere un incarico. Così hanno iniziato i loro primi servizi, quindi dal settembre-ottobre-novembre 2017.

Ovviamente ogni contenzioso doveva seguire il proprio percorso giuridico.
Nel luglio 2018 il Consiglio di Stato, adito dal MIUR che nel frattempo si era appellato alla sentenza n.9234/2017 del TAR, con sentenza N.4503/2018 della VI sezione, ha accolto l’appello nrg.8142/2018 con cui il MIUR ha ottenuto la riforma della sentenza primaria che ha generato il tutto. Di conseguenza il titolo ITP non era più considerato abilitante. Ma adesso purtroppo ogni ricorso è diventato indipendente perchè proprio questa sentenza che riformava la sentenza di primo grado, non è stata emessa “erga omnes” o “ultra partes”, in modo tale che tutti contenziosi dipendenti dagli stessi atti impugnati decadessero, ma è stata emessa in modo classico, quindi con effetti sui soli ricorrenti del ricorso stesso. Ricordiamo che tutte le sentenze e le ordinanze emesse successivamente alla sentenza n.9234/2017 facevano riferimento, nelle motivazioni, alla stessa come precedente giuridico di riferimento, e che, allo stesso modo della sentenza primaria, impugnavano lo stesso decreto e nelle stesse parti dello stesso, quindi direttamente legati e di conseguenza rientranti nelle casistiche della tipologia “ultra partes ed erga omnes”.

Così da fine luglio 2018, l’orientamento giuridico dei giudici cambia totalmente, e si iniziano ad avere provvedimenti di primo grado del TAR che respingono i ricorsi, di provvedimenti del Consiglio di Stato che si esprime a favore del MIUR o contro i ricorrenti, sia in modo cautelare con le sospensioni dell’esecutività delle sentenze impugnate o con le riforme delle stesse, facendo venir meno il diritto giuridico alla stipula dei contratti.
Ma il problema adesso rimane quel “controllo caso per caso” e quel “monitoraggio della situazione del contenzioso” che è stato demandato alle singole segreterie che, ricordiamolo, oltre al lavoro che normalmente devono adempiere, molte volte non sono adeguatamente preparate agli atti giuridici, e poche volte sanno interpretare adeguatamente quanto stabilito sui provvedimenti giuridici.

Così è accaduto che alcuni sono stati tempestivamente licenziati e depennati con apposito decreto di depennamento che, a norma di legge, ha previsto la decadenza dei contratti in essere con la non valutabilità degli stessi ai fini giuridici del servizio, quindi giuridicamente mai prestati, mentre per altri, non essendoci stati controlli, ne comunicazioni dei diretti interessati, è rimasta invariata la situazione in graduatoria, nonostante, come si è poi scoperto, non avessero il diritto alla stipula di contratti da parecchi mesi, e in alcuni casi, anche da oltre un anno.
Così abbiamo avuto chi nell’a.s. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, ha prestato servizio, con nomina da 2 fascia GI con riserva, con la sola diffida e nessun provvedimento del giudice, o con un decreto cautelare di carattere monocratico, o con un’ordinanza cautelare di carattere collegiale, o con un sentenza di merito di primo grado.

Successivamente poi si è avuto chi ha continuato a lavorare con provvedimenti sfavorevoli, mai controllati, sia di carattere cautelare che nel merito, con provvedimenti del Consiglio di Stato che sospendevano l’esecutività della sentenza o la riformavano (ordinanze e sentenze) per via dei controlli assenti.
Va ricordato che tutto questo è avvenuto per un intero triennio nel quale candidati, anche presenti a pieno titolo in 3 fascia GI, ricoprendo posizioni parecchio arretrate che mai, o difficilmente, avrebbero consentito loro di ricevere incarichi, ma che, in virtù dell’inserimento con riserva in seconda fascia GI hanno avuto precedenza nelle nomine su tutti i candidati di 3 fascia, nomine che spesso, e va ricordato, hanno ricevuto su posti di sostegno in assenza di apposita specializzazione.

Occorre quindi che il MIUR (attuale MI) stabilisca quali siano i servizi che giuridicamente producono effetti sulla valutazione degli stessi, proprio in virtù della precedenza che si vuole creare per quei candidati in possesso delle 3 annualità prestate su sostegno, sempre in assenza di apposita specializzazione, inseriti in una seconda fascia sostegno GPS.
Perchè la creazione della 2 fascia sostegno GPS, oltre che a creare difformità di trattamento tra docenti sprovvisti di specializzazione apposita, che sarà indipendente dai punteggi posseduti, ma considererà solo chi possiede almeno 3 annualità su sostegno, produrrà un doppio, se non triplo vantaggio, nel caso in cui, consentendo la pari valutazione del servizio come specifico sia sulla graduatoria sostegno, sia sulla graduatoria materia, sarà redatta senza la corretta valutazione dei servizi prestati senza alcun diritto giuridico posseduto, in virtù di un inserimento in seconda fascia GI non supportato da una decisione del giudice, ma dettato dai latitanti controlli effettuati dalle singole segreterie, che molte volte hanno scoperto di dover depennare solo grazie alle segnalazioni di controinteressati penalizzati negli anni dall’esser stati convocati successivamente ai ricorsisti privi di ogni diritto alla stipula dei contratti.
Quindi si voglia invitare il MI a stabile e demandare opportune indicazione generali su quali siano i titoli di servizio valutabili proprio in merito al fatto che i provvedimenti giuridici esprimono effetto dalla data di pubblicazione e non dalla data in cui l’istituzione si rende conto dell’errore e del ritardo, e successivamente provvedendo al depennamento, avvenuto in molti casi, con grande ritardo anche di un anno, e a volte, anche di due anni, rispetto alla data di pubblicazione dello stesso provvedimento giuridico.
Si ricorda che molti ITP con ricorso hanno maturato le tre annualità su sostegno grazie al ricorso e che oltre le 3 annualità sul sostegno non possono vantare altri servizi. Tali ricorrenti verranno convocati su sostegno, con precedenza rispetto a chi, con solo 2 anni su sostegno e 10 anni su materia, possiede un maggior punteggio in graduatoria, e che, maturando il terzo anno su sostegno nel prossimo a.s. 2020/2021 e non potendo aggiornare tempestivamente il diritto all’inserimento in seconda fascia sostegno GPS, dovrà attendere l’aggiornamento nel 2023, se avverrà, pur possedendo oltre che alle 3 annualità su sostegno, anche le 10-11 annualità su materia e quindi un punteggio molto elevato rispetto a chi. tra pochi giorni, potrà inserirsi in una graduatoria creata con un mese di preavviso, dal nulla, non essendo mai esistita nessuna normativa che facesse supporre la possibilità di una tale precedenza dovuta ad un requisito di servizio, mai precedentemente tirato in causa per la creazione di un diritto di precedenza su materia (coloro che hanno almeno 3 anni sulla stessa materia non hanno mai avuto precedenza sulle nomine sulla medesima materia rispetto a chi ha più punteggio ma meno anni sulla stessa materia).

C’è da considerare che anche il vincolo alla scelta della cattedra rispetto alla scelta di uno spezzone con la possibilità al completamento diventerebbe, in questo caso con la 2 fascia GPS sostegno, un grosso problema per chi, non volendosi spostare di 30km per non perdere il diritto al completamento, potrebbe optare di accettare incarico intero su sostegno, post per il quale possiede magari solo 2 annualità, essendogli impedito di, in presenza di una cattedra intera, il completamento nel caso scegliesse solo lo spezzone su materia. Infatti non si comprende il perchè un docente debba essere costretto a spostarsi di 30km per prendere un incarico intero su materia, quando a 200 metri da casa potrebbe prendere uno spezzone su materia e completare su sostegno, che gli sarebbe precluso nel caso in cui, come stabilisce la bozza del decreto, davanti alla scelta del posto si trovasse un a cattedra intera e uno spezzone.

Se si vuole dare precedenze che lo si faccia nel pieno rispetto delle regole, che lo si faccia per tutti, ma soprattutto che lo si faccia per dei servizi giuridicamente valutabili.

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