Ricorsi al Tar, reclami, accesso agli atti da parte dei Genitori. Cosa sono e documenti da tenere in ordine

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Gli esiti degli scrutini e degli esami di Stato sono spesso oggetto di contenzioso, ma i genitori ricorrenti sbagliano talvolta destinatario, inviando i ricorsi agli Uffici periferici del Miur: Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali Provinciali.

Al riguardo ricordiamo la corretta procedura da seguire, nel caso sia  di ricorsi che di reclami.

Accesso agli atti

Il primo passo da compiere, qualora si ritengano  non corretti gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, è la richiesta di accesso agli atti.

La richiesta va inoltrata alla Scuola ed compito della segreteria estrarre copia dei documenti richiesti, previa verifica della fondatezza della richiesta ai sensi della legge n. 241/90 e secondo le modalità indicate nel D.P.R. n. 184/06.

L’accesso agli atti può avvenire informalmente, qualora gli stessi riguardino il solo alunno interessato, mentre deve avvenire formalmente nel caso in cui vi sia un contro-interessato.

Ricorsi

Considerato che gli atti riguardanti la valutazione degli alunni, posti in essere dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d’esame, sono atti definitivi, i ricorsi vanno presentati al TAR o al Presidente della Repubblica. L’impugnazione dei suddetti atti deve avvenire entro 60 giorni, qualora si decida di ricorrere al TAR oppure entro 120 giorni, nel caso in cui si decida di porre in essere un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I 60 giorni, per il ricorso al TAR, e i 120 giorni, per il ricorso al Presidente della Repubblica, decorrono dalla data di pubblicazione degli esiti degli scrutini o degli esami.

Reclami

I reclami contro gli esiti degli scrutini e degli esami devono essere presentati al dirigente scolastico, che è il responsabile del’atto conclusivo del procedimento.

Il dirigente, ricevuto e vagliato il reclamo, o lo accoglie il reclamo stesso o lo archivia. Nel primo caso, il DS invita l’organo collegiale a rivedere e correggere le anomalie riscontrate.

Il dirigente scolastico, sia nel caso di accoglimento che nel caso di archiviazione del reclamo, deve concludere il procedimento con atto espresso, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della legge 241/90.

Nel caso di reclamo avverso gli esiti degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di Istruzione, laddove si ritenga necessaria una riconvocazione della commissione d’esame, il reclamo deve essere inviato dal dirigente scolastico all’USR di competenza.

In caso di contenzioso, l’Avvocatura dello Stato richiederà alla scuola deduzioni e atti necessari alla difesa.

I documenti dovranno essere accompagnati da una relazione del dirigente scolastico o del presidente della commissione d’esame, relazione che dovrà contenere informazioni e precisazioni in merito agli atti contestati. E’ bene indicare nella nota di accompagnamento alla documentazione sia il nominativo dell’Avvocato dello Stato designato sia il numero di contenzioso assegnato.

L’USR Toscana, intervenuto sulla questione ha pubblicato una tabella riportante, a titolo esemplificativo, i principali documenti che devono essere particolarmente curati per una buona gestione dei relativi processi e che devono essere trasmessi all’Avvocatura dello Stato nel caso venga proposto ricorso al TAR:


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