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Congedo di 30 giorni per cure: a chi spetta e come?

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Come deve essere utilizzato il congedo per cure di 30 giorni e a quali lavoratori spetta? Vediamo nello specifico di cosa si tratta e in cosa si differenzia dalla malattia.

Buongiorno e ringrazio in anticipo per la vostra disponibilità.

Chiedo gentilmente quali sono i diritti di cui posso beneficiare avendo una invalidità al 67%. Essendo un’insegnante di ruolo di scuola dell’infanzia come posso fruire dell’articolo 7 per malattia e terapie?

Cordiali saluti e grazie infinite

 

Congedo per cure e terapie

Il DL numero 119 del 2011 prevede che il lavoratore con una invalidità civile superiore al 50% possa fruire di un congedo particolare per cure fisioterapiche, oncologiche, riabilitative ecc … (con l’esclusione delle cure termali regolate da normativa diversa) pari a 30 giorni l’anno.
L’articolo 7 del Dl in questione recita “Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni”

Congedo per cure: come fruirne

I dipendenti pubblici e privati con invalidità civile superiore al 50% possono fruire del congedo di 30 giorni l’anno per cure sia in maniera continuativa che frazionata.
Il congedo deve essere richiesto con una specifica domanda al datore accompagnata dalla richiesta del medico dalla quale risulti che il dipendente in questione necessiti di cure in relazione alla propria infermità invalidante. Le cure effettuate nel periodo di congedo devono essere documentate e l’assenza sarà retribuita dal datore di lavoro in base al regime economico per l’assenza per malattia (non indennizzabile dall’Inp). Ai lavoratori del pubblico impiego viene applicata una riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza (così come accade per la malattia in base al decreto Brunetta).

Congedo per cure frazionabile: come?

Il congedo per cure, come abbiamo specificato anche sopra, può essere fruito anche in maniera frazionata giornaliera (non ad ore, però) e non contribuisce alle assenze conteggiate per il raggiungimento del periodo di comporto.
Il congedo per cure non deve essere finalizzato per assenza a causa di visite mediche ma deve essere finalizzato all’effettuazione di specifiche cure legate all’invalidità del lavoratore.

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