Consiglio di Stato ribadisce la giurisdizione del Giudice Amministrativo in merito alle controversie relative alle graduatorie del personale scolastico

Di Lalla
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red – Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 7617 del 4 dicembre 2009, giudica corretti i ricorsi al Tar in materia di Graduatorie, trattandosi di fase di procedura selettiva, di cui appunto si occupa il Giudice Amministrativo. Una risposta alla querelle Gilda/Anief sui ricorsi contro le code in Graduatoria ad esaurimento.

red – Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 7617 del 4 dicembre 2009, giudica corretti i ricorsi al Tar in materia di Graduatorie, trattandosi di fase di procedura selettiva, di cui appunto si occupa il Giudice Amministrativo. Una risposta alla querelle Gilda/Anief sui ricorsi contro le code in Graduatoria ad esaurimento.

Il Consiglio di Stato smentisce le recenti sentenze del Tar Emilia Romagna e Tar Sicilia e ribadisce la correttezza della giurisdizione del Tar in caso di controversia legata alle graduatorie.

Secondo il Tar Emilia Romagna "per questioni riguardanti le graduatorie permanenti, il giudice competente è il giudice ordinario, cioè il giudice del lavoro e non il Tar"

Il pronunciamento del Consiglio di Stato è di particolare rilevanza in seguito alla querelle che si è determinata in estate tra due sindacati, la Gilda e l’ANIEF, ognuna delle quali sosteneva una diversa giurisdizione per le controversie sulle Graduatorie, in particolare per i ricorsi avverso la collocazione in coda in 3 province aggiuntive a quella scelta per l’inserimento a pettine dagli abilitati delle Graduatorie ad esaurimento nel 2007.

Secondo la Gilda " il contenzioso sulle graduatorie dei precari è competenza del giudice ordinario e non del Tar", stigmatizzando il comportamento del sindacato Anief come un "giro d’affari’ costruito sulle spalle, e la disperazione, dei precari della scuola.

Secondo l’ANIEF invece "quella della gestione delle graduatorie è senza dubbio "materia di competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale e non del tribunale del Lavoro, così come si evince anche dallo stesso art. 12 comma 4 del DM 42/09, e ciò per scelta dell’organo legislativo e delle organizzazioni firmatarie di contratto"

In merito il Consiglio di Stato si è così espresso:

"Per quanto riguarda, invece, il contenuto della medesima sentenza, l’appello è fondato, dovendo ritenersi consolidato – dopo alcune originarie oscillazioni della giurisprudenza – l’indirizzo secondo cui le vicende, inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti, sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, finalizzata all’instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità dell’art. 63, comma 4, del citato D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale "restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali, per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 23.11.2004, n. 7691, 22.6.2004, n. 4447 e 21.7.2003, n. 4207). Tale indirizzo è condiviso dal Collegio, essendo l’ingresso nei ruoli degli insegnanti affidato talvolta a procedure concorsuali per esami vere e proprie, ma con ampia frequenza anche a scorrimento di graduatorie, nell’ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi e il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi di una procedura selettiva, finalizzata al reclutamento, a cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei parametri di legalità, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione: principi – quelli appena indicati – ordinariamente rimessi alla cognizione del Giudice Amministrativo e che hanno indotto il legislatore a sottrarre la fase del reclutamento alla giurisdizione del Giudice Ordinario, al quale restano affidate solo le controversie successive alla instaurazione del rapporto di lavoro tra amministrazione e dipendenti, il cui rapporto di lavoro sia stato privatizzato. "

La sentenza

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