Consiglio di Stato: master e corsi possono essere valutati in graduatoria solo se in possesso di laurea

Di Lalla
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Lalla – Il consiglio di Stato ha emanato un’ordinanza con la quale respinge il ricorso presentato da alcuni docenti che richiedevano la valutazione, nella Graduatoria ad esaurimento, di master universitari o corsi post universitari frequentati senza il requisito della laurea. Ad essere interessati i docenti di scuola dell’infanzia, primaria, ITP e il personale educativo

Lalla – Il consiglio di Stato ha emanato un’ordinanza con la quale respinge il ricorso presentato da alcuni docenti che richiedevano la valutazione, nella Graduatoria ad esaurimento, di master universitari o corsi post universitari frequentati senza il requisito della laurea. Ad essere interessati i docenti di scuola dell’infanzia, primaria, ITP e il personale educativo

L’ordinanza potrebbe mettere in discussione l’operato di molti USP che finora hanno valutato tali corsi anche per i docenti in possesso di diploma, supportati anche dalla nota di chiarimento emanata dal ministero dell’Istruzione nel 2005.

L’ordinanza

"N. 01875/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 01815/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1815 del 2010, proposto da:
M. G., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni G. Gentile, Mariantonietta Zingrillo, Santa Zingrillo, con domicilio eletto presso Giovanni G. Gentile in Roma, via Po 25/B;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Udine, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia;

nei confronti di
M. P. I., rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Mussato, Nicolò Paoletti, con domicilio eletto presso Nicolo’ Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini 34;

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE: SEZIONE I n. 00149/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA
DEFINITIVA PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO PER IL TRIENNIO 2009-2011.

Visto l’art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Provinciale di Udine e di M. P. I.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Zingrillo Santa e Mussato;

Considerato che il ricorso non risulta assistito dal fumus boni iuris, in quanto senza il requisito della laurea non può riconoscersi il punteggio per i master universitari o corsi post-universitari;

P.Q.M.

Respinge l’appello (Ricorso numero: 1815/2010).

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2010

IL SEGRETARIO"

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