Consiglio di Stato, competenze del Tar e competenze del giudice del lavoro

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

red – La sentenza n. 05595 del Consiglio di Stato individua e ribadisce gli ambiti di competenza tra giudice amministrativo (TAR) e giudice ordinario (del lavoro).

red – La sentenza n. 05595 del Consiglio di Stato individua e ribadisce gli ambiti di competenza tra giudice amministrativo (TAR) e giudice ordinario (del lavoro).

Estrapoliamo la parte di interesse:

<<La procedura concorsuale, riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, si estende fino all’approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguarda il successivo atto di nomina, anche a seguito di delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria. Pertanto spetta al giudice ordinario la controversia instaurata dal candidato idoneo che aspiri allo scorrimento della graduatoria senza porre in discussione lo svolgimento della procedura concorsuale>>.

[….]

Orbene ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 165/2001, la giurisdizione sui rapporti di lavoro pubblico privatizzati spetta al giudice ordinario, mentre restano devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici.

La giurisdizione del giudice amministrativo è limitata alle sole vicende della procedura concorsuale, mentre tutto ciò che attiene alla nomina, ivi compresi i ritardi nella relativa adozione e tutte le altre questioni di carattere economico rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri