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Consiglio di classe allargato ai genitori: in quali ore di attività collegiale deve rientrare?

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Il CCNL scuola disciplina le ore che devono essere dedicate ai consigli di classe e ai collegi dei docenti. Anche nel caso di partecipazione dei genitori?

Giuseppe scrive

Salve, una domanda in merito alle 40+40 di attività collegiali dei docenti. La riunione di consiglio di classe, nel frangente in cui è aperta alla componente dei genitori, può essere considerata nelle 40 dei collegi e dei ricevimenti collettivi delle famiglie? Oppure è da considerarsi consiglio di classe a tutti gli effetti? Ad esempio durata complessiva della riunione 75 min, 60 di consiglio e 15 di comunicazioni alla componente genitori: la durata può essere divisa ed attribuita ad entrambi i monti ore ciascuno per la sua parte, 60 nelle 40 dei cdc e 15 nelle 40 dei collegi. Grazie

Attività di carattere collegiale

Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCN/2007) sono obbligatorie, non comportano retribuzione accessoria e consistono in ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Le attività individuali consistono in:

  • preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
  • correzione dei compiti;
  • rapporti individuali con le famiglie e gli studenti, con criteri,modalità e strumenti di comunicazione definiti dal Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti.

Le attività collegiali consistono in:

  • scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
  • accoglienza e vigilanza degli alunni (il docente è tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed assistere all’uscita degli alunni dalla scuola);
  • partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione, programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, in modo tale da prevedere un impegno individuale fino a 40 ore annue (art. 29 comma 3 lettera b).

Sono poi previste attività funzionali fino a 40 ore annue per:

  • la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti,compresa l’attività di programmazione di inizio e fine d’anno (art. 29 comma 3 lettera a).
  • l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull’andamento delle attività educative nella scuola materna e nei convitti.

Consigli di classe con presenza dei genitori

L’art. 5 del T.U. 297/94 dispone:

Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.

Conclusioni

Dalla normativa richiamata non c’è alcun dubbio che il consiglio di classe sia composto a tutti gli effetti anche dai genitori eletti in un numero determinato a seconda dell’ordine e grado di scuola.

Pertanto, il quesito del collega trova la soluzione combinando l’art. 29 del CCNL 2006-09 e il T.U., per cui le riunioni dei consigli di classe allargati anche alla componente genitori non possono che rientrare esclusivamente nelle 40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettera b ovvero quelle dedicate alla partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione il cui calendario, comprensivo delle ore, deve essere necessariamente deliberato nel collegio dei docenti. Per cui tutte le ore svolte del consiglio di classe (compresi i minuti dedicati ai genitori) devono rientrane nel monte ore previsto.

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