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Congedo straordinario retribuito o aspettativa per gravi motivi familiari: i contributi

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Congedo straordinario retribuito o aspettativa per gravi motivi familiari: le differenze ai fini previdenziali.

Stimatissimi Sigori,
sono un docente di scuola media secondaria di secondo grado . 
Con riferimento all’oggetto non riesco a comprendere, prendendo atto delle differenti risposte ottenute dai vari patronati se i periodi di aspettativa superiori ai 3 giorni mensili per assistenza a disabile titolare L.104 art.3 comma 3 (max.due anni) valgono sia come diritto che misura nel calcolo della pensione “quota 100”.
Alcuni affermano che sono contributi unicamente figurativi validi solo per il diritto alla pensione ma non validi ai fini della misura del calcolo altri invece affermano che tali contributi sono pienamente validi sia come diritto che come misura pur essendo contributi figurativi e vengono accreditati automaticamente senza nessuna domanda specifica all’INPS.
Questo genera notevoli confusione e perplessità e quindi mi rivolgo a Voi per conoscere il Vostro Autorevole parere che risulterà per me quello unico e definitivo per dirimere questo dubbio.
RingraziandoVi anticipatamente colgo l’occasione per distintamente salutare.
Cordialmente.

Non comprendo chiaramente se con “periodi di aspettativa superiori ai 3 giorni” si riferisce al congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile, regolato dalla legge 151/2001, o all’aspettativa per gravi motivi familiari non retribuita.

Partendo dal presupposto che i 3 giorni di permesso mensile sono coperti da contributi figurativi validi sia al diritto che alla misura della pensione, cerchiamo di capire cosa accade ai contributi negli altri due casi.

Per quel che riguarda il congedo straordinario retribuito di un massimo di 2 anni nella vita lavorativa, durante il quale il dipendente assiste un familiare con grave handicap in base alla legge 104, articolo 3, comma 3, tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa valida sia al diritto che alla misura della pensione.

Se, invece, si riferisce all’aspettativa per gravi motivi familiari non retribuita, quest’ultima richiede che i periodi, per essere validi ai fini pensionistici, vengano riscattati onerosamente a spese dell’interessato pochè l’aspettativa non ha valore ai fini previdenziali senza il riscatto.

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