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Congedo per dottorato di ricerca e docenti a tempo determinato: ecco i criteri e le modalità di fruizione

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Il congedo per dottorato di ricerca può essere fruito anche dal personale assunto a tempo determinato. Qualora fruito è riconosciuto ai fini del punteggio?

Cristiana scrive

Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti. A fronte di pareri contrastanti, vorrei capire esattamente se per un docente a tempo determinato il congedo straordinario per frequenza di dottorato esplichi gli effetti giuridici fino alla fine dell’incarico e in che cosa consistano i suddetti (calcolo giorni di docenza per conteggio annualità). Ringraziandovi, porgo cordiali saluti.

Congedo e personale a tempo determinato

La C.M. n. 120 /2002, richiamata nella C.M. 15/2011, ha precisato che:

  • la concessione del congedo straordinario per dottorato di ricerca non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova;
  • la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all‘intera durata del Dottorato;
  • il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.
  • Il congedo è retribuito (solo per il personale a tempo indeterminato) quando il dottorato è senza borsa di studio.

Per il personale assunto a tempo determinato, il congedo può essere fruito solo se il contratto del supplente è almeno fino al 30/6.

Sono quindi escluse le supplenze brevi.

Concessione o attribuzione?

L’art. 20/3 della legge n. 240/2010 (modificazioni all’articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni) stabilisce che l’aspettativa per dottorato di ricerca non è più attribuita ma concessa, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione.
Ciò vuol dire che il Dirigente potrebbe appunto non concederla.

Ora, dato il termine generale “esigenze dell’amministrazione” non esiste una casistica ben precisa a cui fare riferimento (soprattutto nella scuola) per stabilire quale potrebbe essere un diniego motivato del Dirigente.
Dal tenore letterale dell’articolo il dirigente può respingere la domanda esclusivamente “per motivi di servizio”, che vanno ovviamente enunciati nel provvedimento.

Un eventuale diniego del congedo dovrà ovviamente essere sempre motivato dal Dirigente e rispondere ai criteri della trasparenza e dell’imparzialità, per evitare ogni dubbio circa l’obiettività e l’opportunità delle determinazioni adottate.

È comunque palese che il dirigente scolastico potrebbe negare l’autorizzazione solo in quelle ipotesi in cui l’assenza del dipendente sarebbe di effettivo impedimento per le esigenze organizzative della scuola.

Considerando che nella scuola c’è sempre la possibilità di sostituire il docente assente, è molto difficile non concedere un congedo di tale importanza.

Conclusioni

Per rispondere al quesito della collega basterebbe prendere in considerazione la C.M. n.15/2011 nella parte in cui esplicita che …”le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).”

A questo aggiungo che ai sensi della tabella di valutazione titoli del CCNI mobilità il personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi della legge 476/84 i corsi di dottorato di ricerca da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, di stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di pre ruolo e ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda e d’ufficio .

Non vi è quindi dubbio che il periodo trascorso in congedo per dottorato sia valido ai fini del punteggio da spendere sia nelle graduatorie di istituto/GAE, e successivamente come servizio di pre ruolo/ruolo.

In ultimo, ricordo che in via generale il periodo di congedo è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza; invece detto periodo non risulta utile ai fini del TFR (Circolare Inpdap n. 11 del 12 marzo 2001) né ai fini della maturazione delle ferie.

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