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Congedo per cure termali: chi ne può fruire

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Il congedo per cure termali è limitato al settore privato, nel settore pubblico le cure termali devo essere fatte o durante le ferie o nei congedi per malattia quando permesso.

Premetto che non ho invalidità ma soffro di cervicoartrosi…vorrei fare delle cure di fangobalneoterapia in regime di convenzione ma non sono compatibili con i miei orari di lavoro…ho diritto a permesso a scuola..sono un’insegnante

Congedo per cure termali: solo settore privato

Il congedo per cure termali è un tipo di permesso riconosciuto dall’articolo 13 comma 3 e seguenti del DL 463 del 1983 che stabilisce che “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS e dall’INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti”.

Le modifiche che però sono state apportate a tale decreto dall’art. 22, comma 25, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 all’art. 42 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha reso tale congedo fruibile solo dai lavoratori del settore privato.

Come fruirne nel pubblico impiego?

I dipendenti pubblici posso fruire delle cure termali solo nel periodo di ferie o avvalendosi dell’assenza per malattia nel caso la riabilitazione o la terapia sia per affezioni o stati patologici. In questo caso, però, il medico della ASL deve sottoscrivere di giudicare determinante il ricorso tempestivo ad un trattamento termale e sconsigliare un differimento del trattamento. Solo in questo caso il dipendente può fruire per le cure termali del congedo per malattia recandosi alle terme (come specificato nella sentenza Cass. civ., sez. lav., 27 novembre 2001, n. 14957)

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