Congedo per cure di 30 giorni: quando è concesso
Il congedo per cure può essere fruito nel caso si debba fare una terapia farmacologica legata alla propria invalidità?
Buonasera,
Ai lavoratori, sia pubblici che privati, invalidi e a quelli mutilati con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, è concessa la possibilità di fruire di 30 giorni l’anno, anche frazionati, per cure. Questa tipologia di congedo può essere utilizzata per sottoporsi a cicli di cure come ad esempio cure oncologiche (chemioterapia, radioterapia ecc), cure fisioterapiche ecc..
Non sono comprese nelle cure cui sottoporsi nel congedo per cure quelle termali che hanno una differente normativa a regolarle.
La domanda per poterne fruire deve essere presentata al datore di lavoro (colui che retribuisce i giorni di congedo) ma si ricorda che l’effettuazione delle cure deve essere documentata.
Per rispondere alla sua domanda, quindi, non può fruire del congedo per cure in caso di terapia farmacologica.
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