Congedo parentale retribuito al 30%: quali sono gli effetti sulla fruizione delle ferie e delle festività soppresse

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Il congedo parentale con riferimento sia a quello retribuito al 100%, sia a quello successivo retribuito al 30%, ha effetti sulla maturazione delle ferie?

Una docente scrive:

Durante i 5 mesi retribuiti al 30 per cento si maturano le ferie e le festività soppresse?

Congedo parentale e ferie

Stando all’art. 12 del CCNL/2007 i primi trenta giorni di congedo parentale, sulla base della espressa previsione contrattuale (…non riducono le ferie…), sono utili ai fini della maturazione delle ferie. Gli gli ulteriori periodi di congedo parentale retribuiti al 30% non sarebbero utili al medesimo fine. Ciò indica l’art.34, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001.

Assenze che non riducono le ferie

L’art. 13, comma 14, del CCNL/2007 dispone però, in via generale, che “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”.

Conclusione

Così come indicato dal CCNL tutte le assenze interamente retribuite (es.  i permessi previsti dallo stesso CCNL, i congedi per maternità (congedo obbligatorio) e congedi parentali retribuiti al 100% o i 3 gg. legge 104/92, permessi per lutti, matrimonio) non riducono il numero delle ferie spettanti.

In particolare, il comma 14 sopra richiamato dispone che le ferie non sono altresì ridotte per assenze parzialmente retribuite riferita alla malattia (come ad esempio la malattia al 90% o al 50%)  o per assenze parzialmente retribuite.

 La o disgiuntiva sta a significare chiaramente che non ci si riferisce esclusivamente alla malattia e a quanto prevede l’art. 17 comma 8 che disciplina il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia per un periodo di 18 mesi nel triennio, ma anche alla non decurtazione delle ferie per effetto della riduzione al 30% per congedo parentale.

In conclusione, data la formulazione generale, che include anche assenze parzialmente retribuite, il contratto scuola, , rispetto anche alla legge ha voluto riservare altri trattamenti di maggior favore come nel caso posto dalla docente  per cui anche i gg di congedo parentale parzialmente retribuiti non riducono le ferie e le festività soppresse.

Ricordiamo che gli altri vantaggi sono la retribuzione al 100% dei primi 30 gg di congedo parentale, e non al 30% come prevede la legge; oppure nel caso della malattia dei figlio nei primi 3 anni di vita per la quale si prevedono in aggiunta altri 30 giorni l’anno retribuiti al 100%, mentre la legge non prevede alcuna retribuzione.

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