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Congedo parentale. Quanti mesi spettano ad entrambi i genitori e come sono retribuiti

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Qual è il massimo periodo consentito di congedo parentale per il personale della scuola? Il padre può fruire di 7 mesi? Come sono retribuiti?

Una scuola scrive

Buongiorno, in riferimento al congedo parentale, un nostro docente di ruolo, ha richiesto un periodo di 7 mesi di congedo per il figlio di età superiore ai 6 anni. Secondo il D.L. 80 del 2015 (Jobs Act)che modifica l’art. 32 del T.U. 151 del 2001, il periodo di congedo parentale viene elevato da 8 a 12 anni, quindi ha diritto a richiedere i giorni. Rimane invariato invece il periodo massimo di fruizione del permesso: (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi) Il dipendente nella sua richiesta dichiara, di aver usufruito  solo di 6 gg dei rispettivi 30 gg spettanti di congedo retribuito al 100% (entro i 6 anni del bambino), dichiara inoltre che la moglie non è lavoratore dipendente e che non ha mai usufruito di giorni di congedo. Siccome non mi è molto chiaro quanto indicato sopra e poi non mi è mai capitata una richiesta di 7 mesi, volevo essere sicura di non sbagliare, pertanto chiedo cortesemente chiarimenti in merito. Il quesito è questo: Il docente ha diritto a 6 o a 7 mesi? e poi il dipendente ha diritto alla retribuzione al 100% dei giorni mancanti ad arrivare ai 30 non usufruiti entro i 6 anni di vita del bambino? Rimanendo in attesa di una Vostra sollecita risposta in merito, porgo cordiali saluti.

Periodo massimo fruibile per entrambi i genitori

C’è una differenza tra il periodo massimo di fruizione e ciò che all’interno di questo periodo viene retribuito.

Il periodo massimo è infatti di 11 mesi per ogni figlio. In questo caso il padre può fruire di massimo 7 mesi e i restanti 4 li può prendere la madre. Nel caso la madre non ne fruisca rimane sempre e comunque il limite dei 7 mesi per il padre.

Periodo massimo retribuito

All’interno del periodo degli 11 mesi come sopra descritto solo 6 mesi sono retribuiti. Ovviamente ciò è riferibile ad entrambi i genitori, ovvero i 6 mesi si intendono complessivamente retribuiti indipendentemente se li fruisce un solo genitore o se si arriva a 6 mesi sommando i periodi di congedo di entrambi i genitori.

La retribuzione dei 6 mesi varia a seconda dell’età del bambino (riferendoci al personale della scuola):

  • i primi 30 giorni sono retribuiti per intero fino ai 12 anni (l’art. 12 del CCNL/2007 dispone infatti che l’intera retribuzione dei primi 30 gg. spetta  per l’intero arco temporale possibile del congedo, ovvero 12 anni dal 2015).
  • i restanti 5 mesi sono retribuiti al 30% fino ai 6 anni del bambino indipendentemente dal reddito del genitore richiedenti. Se parte o tutti i 5 mesi sono fruiti quando il bambino ha tra i 6 e gli 8 anni la retribuzione al 30% è dovuta solo se il reddito annuo del genitore richiedentesia inferiore a due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di  pensione in vigore per quall’anno (si parla di circa  euro 16.300). Se, infine, tutti i 5 mesi o parte di essi sono  fruiti quando il bambino ha dagli 8 ai 12 anni i 5 mesi non sono mai retribuiti.

Conclusioni

Nel caso che ci sottopone la scuola il padre ha diritto a tutti i 7 mesi di congedo richiesti. La retribuzione però sarà del 100% per i restanti 24 giorni che rimangono dai primi 30 giorni da retribuire per intero, poi avrà il 30% della retribuzione per altri 5 mesi considerando il reddito, dal momento che ha richiesto un periodo di 7 mesi di congedo per il figlio di età superiore ai 6 anni, e l’ultimo mese (il settimo) comunque senza retribuzione.

Ora, dal  momento che il reddito è sicuramente superiore ai 16000 euro annui (essendo un docente di ruolo), anche i 5 mesi saranno non retribuiti.

Si ricorda che comunque saranno computati nell’anzianità di servizio.

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