Congedo parentale dopo i 3 anni: limiti di reddito
red – Circolare Inps n. 69 del 20 aprile 2011 su limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001.
red – Circolare Inps n. 69 del 20 aprile 2011 su limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001.
"4) LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 151/2001.
In base al decreto ministeriale del 19/11/2010 (G.U. n. 279 del 29/11/2010), che stabilisce nella misura dell’1,4% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2011, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2011 è pari a Euro 6.076,59 (v. tabella B della circ. 167 del 30/12/2010) .
Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 (v. circc. n. 109 del 06/06/2000, n.8 del 17/01/2003 e n. 16 del 04/02/2008), nel senso che il genitore che nel 2011 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2011 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro 15.191,47 ( = 6.076,59 x 2,5).
Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2011, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato."