Congedo obbligatorio papà, prorogato per il 2019

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La legge di bilancio 2019 ha introdotto delle novità relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e al congedo facoltativo.

Congedo obbligatorio e facoltativo

La manovra ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori (5 giorni) dipendenti anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2019.

La succitata legge ha confermato, sempre per il 2019, la possibilità di usufruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla stessa.

Congedo obbligatorio: quando va fruito

Il congedo obbligatorio deve essere fruito entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.

Congedo obbligatorio: presentazione istanza

La domanda, scrive l’Inps, va presentata secondo quanto precisato nella circolare n. 40 del 14 marzo 2013, secondo cui:

  • devono presentare la domanda all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Inps;
  • i lavoratori, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda alll’Inps.

Congedo obbligatorio: non applicabile

Tale congedo (e quello facoltativo), come chiarito dal prof. Paolo Pizzo in un precedente articolo, non può essere applicato alla scuola, come indicato dalla circolare della Funzione Pubblica n. 8629 del 20 marzo 2013:

“….la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata Legge n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto”.

Messaggio Inps

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