Congedo obbligatorio per il papà in occasione della nascita del figlio

Di Lalla
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Lalla – Entra in vigore la Riforma Fornero e dal 1° gennaio 2013 anche il padre lavoratore dipendente ha diritto ad un giorno di congedo obbligatorio entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio, e di due giorni facoltativi. I permessi valgono anche per adozione e affido.

Lalla – Entra in vigore la Riforma Fornero e dal 1° gennaio 2013 anche il padre lavoratore dipendente ha diritto ad un giorno di congedo obbligatorio entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio, e di due giorni facoltativi. I permessi valgono anche per adozione e affido.

Il Ministro del Lavoro, concorde il Ministro dell’Economia, ha sottoscritto il 22 dicembre 2012 il decreto contenente le modalità di fruizione di tale congedo.

Dal 1° gennaio 2013

il congedo obbligatorio di un giorno

  • deve essere fruito dal padre entro i 5 mesi dalla nascita del figlio
  • è aggiuntivo rispetto al congedo obbligatorio della madre
  • è fruibile nello stesso periodo
  • è riconosciuto anche al padre che utilizza il congedo di paternità in caso di grave infermità, decesso o assenza della madre (art. 28 decreto legislativo n. 151/2001)

il congedo facoltativo di due giorni

  • può essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (anche continuativo)
  • è in sostituzione del congedo obbligatorio spettante alla madre (che vede così ridotto il periodo a lei spettante, con anticipo del termine finale del congedo post partum)

Entrambi i congedi (obbligatorio e facoltativo) sono fruibili dal padre adottivo o affidatario.

La retribuzione per i giorni di congedo è al 100%, a carico dell’INPS.

Per fruire del congedo il padre deve presentare una domanda in forma scritta con l’indicazione dei giorni in cui intende fruire del congedo. La domanda va presentata con l’anticipo di 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, in base alla data presunta del parto.

Nel caso del congedo facoltativo è necessario allegare una dichiarazione della madre di non fruizione dell’astensione a lei spettante, per un numero di giorni pari a quelli richiesti dal padre.

La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di una richiesta in forma scritta al datore di lavoro.

Lo schema di decreto

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