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Congedo biennale: ecco quando si possono ottenere i 24 mesi di assistenza per il genitore con handicap grave

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Il congedo biennale permette di assistere per due anni un familiare con grave handicap. Quali sono i requisiti che deve avere il dipendente?

Luca scrive

avrei bisogno di alcuni chiarimenti. Sono un insegnante di Torino che ha diritto alla 104 per il proprio genitore. Avendo anche mia mamma con due vertebre rotte ( dovrebbe avere l’aggravamento anche lei di salute dall’Asl), volevo sapere se dal mese di gennaio potevo assentarmi dal lavoro ( non solo per i tre giorni disposti dalla legge)ma per congedo straordinario,  in modo tale da poterli seguire, visto la loro difficoltà deambulatoria.  Preciso che vivono ad un paio di km dalla mia abitazione. Se mi viene concesso, avrò diritto alla retribuzione ? Devo trasferire la mia residenza da loro?  Serve altra documentazione? In attesa di una Sua risposta, la ringrazio anticipatamente e porgendoLe Distinti Saluti.

Ordine “gerarchico” da rispettare

I primi 3 soggetti che possono fruire del congedo biennale sono:

  1.  il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità.
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
  3. uno dei “figli conviventi”della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/ la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

L’ordine è tassativo e può essere derogato solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del primo beneficiario che farebbe così scattare il diritto al secondo e così via.

 La convivenza come requisito

Un altro requisito è la convivenza.

Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori che assistono il figlio disabile, alla sussistenza della convivenza intesa come coabitazione, nello stesso appartamento, con il disabile da assistere.

Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989).

Ci sono altri due casi che possono essere presi in considerazione:

  • Il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno.
  • Tale requisito potrà altresì ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea (che comunque non spetta se si è già residenti in quel comune)ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000).

Il requisito della “convivenza” sarà quindi accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

Conclusioni

Nel caso posto da Luca, quindi, ci sono due requisiti che al momento non sono soddisfatti.

  • Il primo è l’esclusività in ordine ai soggetti che potrebbero fruire del congedo. La mamma di Luca (almeno da quello che lui espone) non ha (per il momento) una certificazione di patologia invalidanti per cui il figlio (in questo caso Luca) non potrebbe richiedere il congedo per assistere il padre.
  • Il secondo requisito è quello della convivenza: chi ci scrive non abita con il genitore e non soddisfa quindi i casi della convivenza sopra descritti.

Si ricorda che il limite complessivo di durata del congedo è di due anni nell’arco della vita lavorativa del dipendente, indipendentemente dal numero di familiari assistiti e che durante il congedo si percepisce una indennità  pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo ad esclusione delle voci che non risultano fisse e continuative.

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità.

Mentre sono riconosciuti nell’anzianità di servizio del personale della scuola intesa come punteggio spendibile dal personale a tempo indeterminato (valido quindi ai fini della mobilità e delle graduatorie interne) e a tempo determinato (valido quindi per l’aggiornamento delle GAE/GI).

 

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