Congedo biennale assistenza disabile grave, convivenza anche dopo l’istanza. Sentenza Corte Costituzionale

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Il decreto legislativo n. 151/01, come modificato dall’articolo 4 del D.lgs. n. 119 del 2011, prevede la possibilità di fruire del congedo biennale per assistere un familiare disabile in situazione di gravità.

Soggetti legittimati ad usufruire del congedo

Il congedo biennale può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il succitato ordine non può essere derogato.

Convivenza

Il diritto al congedo è subordinato, per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori che assistono il figlio disabile, alla sussistenza della convivenza intesa come coabitazione, nello stesso appartamento, con il disabile da assistere.

Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989).

Sentenza Corte Costituzionale

La Corte Costituzione, con sentenza n. 232/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo biennale, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della
madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.

Secondo la Corte, dunque, la convivenza del figlio con il genitore disabile grave da assistere può essere instaurata anche dopo la presentazione della domanda di congedo, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

Il caso su cui si è espressa la Corte riguarda un agente penitenziario, che aveva chiesto di beneficiare del congedo straordinario retribuito per l’assistenza al padre malato.

La sentenza

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