Congedo per assistenza coniuge convivente di soggetto con handicap: non conta l’età

Di Lalla
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red – L’ANCI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla portata applicativa dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 concernente il congedo del coniuge convivente per l’assistenza al soggetto portatore di handicap.

red – L’ANCI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla portata applicativa dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 concernente il congedo del coniuge convivente per l’assistenza al soggetto portatore di handicap.

L’istante chiede precisazioni in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui sopra, nella parte in cui contempla le ipotesi di “mancanza, decesso, o (…) presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente”, quali causali che legittimano la richiesta di fruizione del congedo in esame da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso.

A tal proposito, l’interpellante pone la questione afferente alla possibilità di considerare l’età avanzata del coniuge convivente – superiore agli 80 anni – quale fattispecie presuntiva di uno stato invalidante, ovvero se, anche in quest’ultima circostanza, sia comunque necessaria una certificazione medica attestante l’eventuale stato patologico.

La risposta: La legge consente l’ampliamento della platea dei familiari legittimati a fruire del congedo di cui all’art. 42, comma 5, solo in presenza di una delle situazioni individuate dal medesimo decreto, comprovate da idonea documentazione medica. Ciò in quanto si ritiene che i soggetti affetti da tali patologie non siano in grado di prestare un’adeguata assistenza alla persona in condizioni di handicap grave (cfr. circ. 1/2012, par. 3; circ. 28/2012, par. 1.1. citate).

Il parere

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