Congedi al 50% e astensione dal lavoro senza retribuzione per figli in Dad, ecco cosa spetta a docenti e ATA. Modulo richiesta

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Indicazioni relative alla disciplina prevista dal D.L. n. 30 d.d. 13 marzo 2021 in materia di interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza.

L’Ufficio scolastico di Trento pubblica una nota esplicativa su ciò che è previsto per docenti e ATA con figli in Dad.

Ecco la sintesi delle misure:

1. nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e qualora il figlio sia minore di anni quattordici, è prevista la possibilità per il genitore lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro e di percepire in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Detti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
I medesimi benefici sono previsti anche per i genitori di figli in condizione di grave invalidità ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992 qualora iscritti a scuole per le quali sia stata sospesa la didattica in presenza o siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

2. i genitori possono richiedere la conversione nel “congedo Covid” di cui al precedente punto dei periodi di congedo parentale fruiti a decorrere dal 1 gennaio 2021 in occasione della sospensione dell’attività didattica in presenza, dell’infezione da SARS Covid 19 o della quarantena del figlio. Per i periodi convertiti verrà corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione e gli stessi non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

3. nel caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, la norma prevede in capo al genitore lavoratore dipendente, la facoltà di astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza dovuta a quarantena o infezione Covid del figlio, SENZA diritto alla corresponsione della retribuzione o indennità e SENZA riconoscimento della
contribuzione figurativa. Permane il prerequisito che la prestazione lavorativa non possa essere telelavorabile, il divieto di licenziamento e il conseguente diritto per il lavoratore alla conservazione del posto.

Si può usufruire delle misure fino al 30 giugno 2021 ed è subordinato al fatto che l’altro genitore non stia godendo di analoghe agevolazioni, non sia disoccupato o sospeso dal lavoro e non benefici del bonus baby-sitter.

L’Ufficio scolastico di Trento rammenta che il genitore lavoratore è tenuto a chiedere i congedi ora illustrati al proprio Dirigente, compilando il modello sotto corredato di idonea certificazione relativa all’infezione conclamata o alla quarantena.

Modulo richiesta

Nota Trento

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