Congedi parentali, riposi giornalieri del padre e computo giorni di congedo

Di Lalla
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red – Nota operativa Inpdap n. 23/11 su Riposi giornalieri del padre (Sentenza del consiglio di Stato n. 4293 del 2008) e messaggio INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011 su computo dei giorni di congedo parentale.

red – Nota operativa Inpdap n. 23/11 su Riposi giornalieri del padre (Sentenza del consiglio di Stato n. 4293 del 2008) e messaggio INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011 su computo dei giorni di congedo parentale.

La nota Inpdap entra nel merito della sentenza del Consiglio di stato del 2008, che ha dato un’interpretazione estensiva alla possibilità, per il padre, di usufruire del congedo parentale. In particolare la nota stabilisce:

"In presenza di determinate condizioni opportunamente documentate (cfr. madre casaligna impossibilitata a prendersi cura del neonato perchè impegnata in altre attività, quali ad es. accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili), il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino, o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell’ipotesi di madre casalinga il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto (ovvero a partire dal giorno successibo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).

In caso di parto plurimo, anche nell’ipotesi di madre casalinga il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante i 3 mesi dopo il parto.

Non è consentito in alcun modo il recupero delle ore di permess eventualmente non godute."

La nota

Il messaggio INPS interviene invece sul computo del periodo di congedo parentale, stabilendo "’ i giorni festivi, le domeniche e i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia o assenze ad altro titolo non sono indennizzabili né computabili come congedo parentale;

il congedo parentale non può essere fruito a ore ad eccezione del caso in cui il lavoratore sia titolare di due o più rapporti part-time di tipo orizzontale o misto, nel qual caso vi è la possibilità di astenersi per congedo parentale in relazione ad uno solo dei rapporti"

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