Congedi biennali per chi assiste genitori portatori di handicap, parere del Ministero del Lavoro

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Comunicato CGIL – La Corte Costituzionale con la sentenza n. 19/2009 chiarisce il concetto di convivenza con il genitore disabile.

Comunicato CGIL – La Corte Costituzionale con la sentenza n. 19/2009 chiarisce il concetto di convivenza con il genitore disabile.

L’INPS nega ai figli di portatori di grave handicap il diritto a fruire del congedo biennale di cui al dlgs 151/2001. La motivazione: pur avendo la residenza nello stesso comune ed allo stesso indirizzo del genitore disabile da assistere, non condividono lo stesso appartamento.

Il Ministero del Lavoro, sollecitato da "numerose rimostranze", chiarisce che si è conviventi con i genitori quando "…sia il disabile che il soggetto che lo assistite abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi".

Il chiarimento del dicastero prende spunto dalle seguenti osservazioni:

  • il fine perseguito dalla normativa – e ribadito dalle sentenze additive della Corte Costituzionale – è quello della tutela psico-fisica del disabile così come disposto dal principio costituzionale di solidarietà sociale in materia di salute e famiglia;
  • la residenza in interni diversi dello stesso stabile non pregiudica l’effettività e la continuità dell’assistenza;
  • frequentemente gli aventi diritto, cioè i figli, hanno già conseguito una propria indipendenza anche abitativa, e considerare il diritto al congedo solo in caso di coabitazione porta, in numerosi casi, all’evidente impossibilità di assistere il genitore disabile;
  • è quindi necessario interpretare il concetto di convivenza in modo che vengano tutelati i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste.

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