Confusione per il tetto massimo di assenze. Urge un chiarimento

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Durante la conferenza stampa sull’inizio del nuovo anno scolastico, il ministro Gelmini ha rilanciato la politica del rigore, annunciando bocciature con 50 giorni di assenze. Le cose non stanno così.

Durante la conferenza stampa sull’inizio del nuovo anno scolastico, il ministro Gelmini ha rilanciato la politica del rigore, annunciando bocciature con 50 giorni di assenze. Le cose non stanno così.

Difatti, la normativa di riferimento (l’articolo 11, primo comma del decreto legislativo n. 59/2004 e il regolamneto sulla valutazine contenuto nel decreto del presidente della repubblica del 22 giugno 2009, n. 122) non fa cenno a giorni di assenza, ma a tre quarti della quota di orario annuale obbligatorio per la validità dell’anno scolastico. Cioè non ci si può assentare per più di un terzo del totale orario annuale.

Conteggiare, come verrebbero le dichiarazioni del ministro, i giorni di assenza, avrebbe validità solo in caso di orario uniforme per tutti i giorni dell’anno (in questo caso non rientrerebbero i rientri, ad esempio) e nel caso in cui tutte le regioni avessero deliberato 200 giorni di lezione in un anno, cosa che non è.

Inoltre, come messo in evidenza da Mario D’Adamo in un articolo apparso su Italia Oggi giorno 14 settembre a pagina 38, le scuole posso derogare il tetto massimo in casi straordinari e se, tale deroga, pregidica la possibilità di valutare gli alunni, questi possono sostenere prove suppletive. Ma di prove suppletive nel regolamento Gelmini non c’è traccia. Vale ancora il decreto legislativo n. 297 del 1994?

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