Concorso straordinario sostegno, ecco il nuovo emendamento nel Decreto rilancio

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L’emendamento per il concorso straordinario sul sostegno, che era stato presentato dalla relatrice Angrisani al DL Scuola e approvato in VII commissione Istruzione al Senato, era stato successivamente bocciato dalla Commissione Bilancio.

Ora è stato ripresentato dagli On. Casa e Gallo (M5S) nel Decreto Rilancio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente: 23bis (Modifica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

1 All’articolo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:

18-nonies. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatone di cui all’articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all’accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente.

La validità dei titoli conseguiti all’estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di sostegno, in graduatone preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di specializzazione.

18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-nonies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-nonies a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l’aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell’aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell’immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-ter.

18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l’aggiornamento delle graduatorie, sono disciplinati con Ordinanza del Ministro dell’Istruzione. L’Ordinanza fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l’intera spesa di svolgimento della procedura.

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