Concorso straordinario secondaria, vincitori possono abilitarsi anche prima del ruolo. Ecco come

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Concorso straordinario scuola secondaria: vincitori si abilitano all’atto della conferma in ruolo o anche prima.

Requisiti partecipazione

Possono partecipare al concorso straordinario per l’assunzione in ruolo i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso
  • tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2011/12 e l’anno scolastico 2018/19 su posto comune o di sostegno nelle scuole secondarie statali
  • almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre

Il titolo di studio di accesso per gli ITP è il diploma (più naturalmente tutti gli altri requisiti di accesso).

Per accedere al concorso per i posti di sostegno è necessario essere in possesso della relativa specializzazione.

I docenti delle scuole paritarie partecipano al concorso straordinario solo ai fini del conseguimento dell’abilitazione.

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Dal concorso all’immissione in ruolo

La procedura straordinaria, che condurrà all’immissione in ruolo dei 24.000 vincitori della scuola statale, si articola nelle fasi di seguito riportate:

  • prova scritta al computer, composta da quesiti a risposta multipla, che si supera con il punteggio minimo di 7/10;
  • formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova e nella valutazione dei titoli;
  • assunzione in ruolo;
  • anno di prova e formazione, nel corso del quale conseguire, a carico dello Stato, 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
  • prova orale, da superarsi con il punteggio minimo di 7/10,  al termine del predetto anno di prova e formazione per la conferma in ruolo e il conseguimento dell’abilitazione.

Conseguimento dell’abilitazione vincitori di concorso

I docenti vincitori del concorso, come sopra riportato, conseguono l’abilitazione all’insegnamento all’atto della conferma in ruolo.

I suddetti docenti, come leggiamo nell’articolo 1, comma 9 lettera f), del Decreto Scuola, possono conseguire l’abilitazione anche prima dell’immissione in ruolo:

  • conseguendo (se non già posseduti) i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
  • superando la prova orale prevista, ai fini dell’abilitazione, anche per i docenti non vincitori del concorso (compresi quelli con servizio nelle scuole paritarie).

La possibilità, concessa ai docenti vincitori di concorso, di abilitarsi prima della conferma in ruolo trova la sua ragion d’essere nel fatto che le assunzioni non avverranno subito per tutti, ma saranno spalmate nel triennio 2020/21 – 2022/23 e anche oltre, sino all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.

NB: il decreto deve essere convertito in legge dal Parlamento, per cui quanto detto sopra potrebbe essere soggetto a modifiche.

Perché abilitarsi prima dell’assunzione e della conferma in ruolo

I vincitori del concorso, che decidessero di abilitarsi prima dell’assunzione e della conferma in ruolo, potrebbero sfruttare l’abilitazione per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.

L’aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto è previsto a giugno 2020, per cui è improbabile che gli interessati possano essere già abilitati e quindi pronti per l’inserimento nella seconda fascia delle suddette graduatorie all’atto del predetto aggiornamento.

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