Concorso straordinario secondaria per ruolo e abilitazione, CSPI: docenti con tre anni sostegno dovrebbero partecipare

WhatsApp
Telegram

Concorso straordinario secondaria per il ruolo e per l’abilitazione, CSPI: ecco perché i docenti con tre anni di servizio solo sul sostegno dovrebbero partecipare per posto comune.

Parere su concorso straordinario abilitante

Il CSPI, come riferito ieri, ha espresso il parere sul concorso straordinario abilitante per la scuola secondaria previsto dal decreto legge n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019.

Concorso straordinario secondaria per l’abilitazione, ecco parere CSPI: semplificare, tenendo conto solo di servizio e titoli

Il concorso abilitante è previsto nell’ambito del suddetto decreto legge insieme al concorso straordinario, sempre per la scuola secondaria, che condurrà all’assunzione in ruolo di 24.000 docenti.

In pratica il decreto 126/2019 ha previsto due procedure:

  1. concorso straordinario per il ruolo
  2. concorso straordinario ai soli fini abilitanti

Nel parere espresso ieri sul concorso straordinario abilitante, il CSPI ha evidenziato alcune criticità che riguardano anche il concorso straordinario per il ruolo. Prima di evidenziare tali criticità ricordiamo i requisiti di partecipazione.

Concordo straordinario secondaria per il ruolo e per l’abilitazione: requisiti

  1. Concorso straordinario per il ruolo

Al concorso straordinario per il ruolo accedono i soli docenti con i seguenti requisiti:

  •  tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno. Come si conteggia l’annualità di servizio
  • almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
  • possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta (laurea con eventuali CFU per la classe di concorso o diploma per ITP)

2. Concorso straordinario ai soli fini abilitanti 

Al concorso straordinario ai soli fini abilitanti accedono i docenti con i seguenti requisiti:

  •  tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno. Come si conteggia l’annualità di servizio
  • almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
  • l’aspirante deve essere in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta (laurea con eventuali CFU per la classe di concorso o diploma per ITP)

Le tre annualità di servizio possono essere state svolte presso le scuole paritarie o nei percorsi IeFP  purché il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso del DPR 19/2016 e successive modificazioni; il servizio, inoltre, può essere misto: statale e paritario/IeFP.

I docenti di ruolo possono partecipare in deroga al requisito “almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre”.

Servizio su sostegno

Come si evince da quanto sopra riportato, sia per il concorso straordinario abilitante che per il concorso straordinario per il ruolo è richiesto un anno di servizio specifico, per cui sono esclusi coloro i quali hanno svolto 3 anni di servizio su sostegno, senza titolo di specializzazione, che non possono partecipare:

  • alla procedura per il ruolo, in quanto non specializzati;
  • alla procedura per l’abilitazione nella classe si concorso per cui hanno titolo, in quanto privi dell’anno di servizio specifico su tale classe di concorso.

Cosa dice il CSPI

Il CSPI, pur consapevole che la disposizione è nel testo di legge (159/2019), evidenzia che l’esclusione dei suddetti docenti con tre anni servizio solo su sostegno non è coerente con la normativa vigente, che consente di nominare su sostegno (quando non vi sono più specializzati nei relativi elenchi)  dalle graduatorie di posto comune con conseguente valutazione del servizio nella classe di concorso.

Il docente di sostegno, inoltre, opera anche in ambito disciplinare, a supporto dell’intera classe.

Infine, la previsione succitata contrasta con le norme che hanno disciplinato le precedenti procedure concorsuali (D.L. del 12/7/2018, n. 87 convertito in legge, 9/8/2018 n. 96), che hanno riconosciuto il servizio prestato sul sostegno come fosse stato prestato sulla disciplina.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri