Concorso straordinario secondaria: esclusi i docenti della formazione professionale

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Decreto scuola 2019: sono iniziati i lavori in Commissione per l’analisi del provvedimento. Relatrice per l’istruzione è l’On. Casa (M5S). 

Il decreto – illustra l’On. Casa – prevede una procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, destinata a soggetti che abbiano svolto almeno 3 anni di servizio nella scuola statale.

La medesima procedura è finalizzata, altresì, a consentire ai medesimi soggetti, nonché ai soggetti che abbiano maturato il requisito di servizio nelle scuole paritarie, al ricorrere delle condizioni indicate, il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nei medesimi ordini e gradi di scuola.

Alla procedura straordinaria non possono, di fatto, partecipare i soggetti che hanno maturato un’esperienza professionale nel sistema di istruzione e formazione professionale, che fa capo alle regioni.

Concorso straordinario secondaria: quali servizi sono esclusi

La procedura straordinaria deve essere bandita, contestualmente al concorso ordinario, entro il 2019, per complessivi 24.000 posti, solo per le regioni, le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali si prevede che, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, vi saranno posti vacanti e disponibili.

Ove occorra, tuttavia, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche dopo.

Il concorso straordinario secondaria  è riservato ai soggetti, anche di ruolo, che hanno conseguito, per la classe di concorso per la quale si concorre, il titolo di studio previsto per l’accesso ai concorsi ordinari (per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto anche il possesso della specializzazione) e, fra gli anni scolastici 2011/2012 e 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno 3 anni di servizio, anche non consecutivi, di cui almeno una nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.

E’ considerato solo il servizio prestato nelle scuole secondarie statali.

Gli stessi requisiti, comunque, devono essere posseduti dai soggetti che hanno maturato l’esperienza nella scuola paritaria che, come ho detto, concorrono solo per il conseguimento dell’abilitazione.

Ciascun soggetto può partecipare alla procedura in un’unica regione per il sostegno, oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso.

Dunque, a differenza della disciplina recata dal decreto legislativo 59 del 2017 per il concorso ordinario, in questo caso non vi è la possibilità di partecipare alla procedura sia per una classe di concorso, sia per il sostegno.

Per il sostegno, tuttavia, dovremmo chiarire se è possibile concorrere sia per la scuola secondaria di primo grado, sia per la scuola secondaria di secondo grado.

L’On. Casa specifica  che è consentita la partecipazione contestuale alla procedura straordinaria e al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

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Quali altri servizi sono esclusi

N.b. Il testo potrà ancora essere modificato prima della trasformazione in legge entro 60 giorni.

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