Concorso straordinario secondaria, esclusi i docenti che raggiungono i tre anni di servizio nel 2019/20

WhatsApp
Telegram

Nell’a.s. 2019/20 saranno circa 170.000 le supplenze assegnate al 30 giugno o 31 agosto. E tuttavia il requisito per accedere al concorso straordinario per la secondaria si ferma all’a.s. 2018/19.

Concorso straordinario secondaria: i requisiti

Secondo il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2019 i requisiti di accesso al concorso straordinario per la secondaria di I e II grado sono:

  • titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento
  • tre anni di servizio svolti tra l’a..s 2011/12 e l’a.s. 2018/19 nelle scuole statali secondarie su posto comune o di sostegno, di cui uno specifico per la classe di concorso richiesta.

Per la partecipazione al concorso per i posti di sostegno è necessario essere in possesso della relativa specializzazione.

Il servizio è considerato valido se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso.

Ciascun docente può partecipare in una sola regione e per una sola procedura (sostegno o posto comune).

Possono partecipare al concorso straordinario anche i docenti che hanno acquisito le tre annualità di servizio (alle stesse condizioni dei colleghi della statale) nelle scuole paritarie. La partecipazione in questo caso sarà limitata al conseguimento dell’abilitazione.

Il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2019

Cosa si intende per annualità di servizio

valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124

L’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio

Limite temporale fermo all’a.s. 2018/19

L’arco di tempo preso in considerazione per il requisito di accesso è di otto anni, escludendo l’anno in corso.

Si presuppone infatti che al momento della presentazione della domanda il docente non abbia ancora maturato i 180 giorni di servizio utili per considerare questo anno scolastico come annualità, ma in merito si attendono numerosi emendamenti.

Preparati al concorso con i corsi di OrizzonteScuola

A.S. 2019/20: supplenza utile per chi dovrà conseguire abilitazione

E tuttavia l’a.s. 2019/20 diventerà utile ai docenti che, pur raggiungendo il punteggio di 7/10 alla prova scritta non entreranno a far parte dei 24.000 assunti ma avranno diritto a partecipare alla procedura di abilitazione.

In questo caso la supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto sarà uno dei requisiti per poter svolgere la prova orale finale selettiva.

Si presuppone che tale procedura di abilitazione sarà avviata anche nei prossimi anni scolastici, fino ad esaurimento dell’elenco dei docenti che hanno raggiunto il punteggio di 7/10.

Avere una supplenza (nella scuola statale o paritaria) è condizione essenziale anche per i docenti delle paritarie.

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria