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Concorso straordinario secondaria: chiarimenti per docenti con servizio esclusivamente su sostegno

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Concorso straordinario secondaria: l’iter per la pubblicazione del bando prevede il parere del CSPI. Ricevuto questo, il Ministero penserà ad eventuali modifiche alla bozza del bando. 

Una nostra lettrice chiede

io ho una laurea magistrale in scienze pedagogiche LM85 quindi rientro nella classe di concorso A18 filosofia e scienze umane.
Mi hanno riconosciuto i 24 CFU pregressi da carriera universitaria. 
Svolgo da 5 anni servizio come docente di sostegno senza specializzazione presso la scuola secondaria di secondo grado.
Ho svolto servizio su specifica classe di concorso A18 solo un mese e mezzo 2 anni fa.
Non mi è chiaro se potrò partecipare al concorso straordinario per la secondaria di secondo grado solo per la mia classe di concorso oppure se potrò partecipare anche per il sostegno.
Inoltre le chiedo questo: se io risiedo in Piemonte ma ipoteticamente lì non ci fossero posti disponibili per la mia classe, posso svolgere la prova presso un’altra regione?

Grazie per i chiarimenti che saprà offrirmi.
Distinti saluti”

Concorso straordinario secondaria: per i posti di sostegno serve la specializzazione

Numerosi docenti ci chiedono: ho svolto tre anni di servizio su sostegno: è possibile partecipare al concorso straordinario per i posti di sostegno?
La risposta è negativa: per partecipare al concorso straordinario su posti di sostegno il requisito di accesso non è solo il servizio ma anche il titolo di specializzazione, relativa alla scuola secondaria di I e/o II grado

Concorso straordinario secondaria: il Ministero dice alla partecipazione dei docenti con tre anni di servizio esclusivamente su sostegno

Nei requisiti previsti dal Decreto n. 126 convertito con modificazioni nella legge n. 159 del 20 dicembre 2019 è previsto che uno dei tre anni di servizio per accedere al concorso sia “specifico”, ossia svolto per la stessa classe di concorso per la quale si chiede di partecipare al concorso.
La nostra lettrice non è in possesso dell’anno di servizio specifico, in quanto il “mese e mezzo” non costituisce annualità. Cosa si intende per annualità
Rimangono i tre o più anni di servizio, svolti esclusivamente su posti di sostegno.
In questo caso il Ministero si è espresso negativamente sulla possibilità che i docenti possano partecipare per posto comune, indipendentemente dal numero di anni di servizio svolti.
Questa la spiegazione fornita dal Ministero ai sindacati nella riunione del 29 gennaio scorso “In merito alla validità del servizio svolto su posto di sostegno (punti 3 e 13) ai fini della partecipazione al concorso su posto comune, deve necessariamente richiamarsi quanto disposto dall’articolo 1, comma 5,
lett. a) del D.L. 126/2019, ai sensi del quale “Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b)”, ovvero il possesso di almeno un anno di servizio
nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto.
Stante il tenore letterale della norma, non può pertanto prescindersi dal requisito del servizio svolto nella specifica classe di concorso, ferma restando la validità servizio svolto su posto di sostegno ai fini del
computo del requisito dei tre anni di servizio.
Neppure appare percorribile l’ipotesi di un’interpretazione estensiva della norma, volta a considerare quale “anno di servizio specifico” quello svolto su posto di sostegno ma con nomina da graduatoria relativa alla
classe di concorso per cui si intende partecipare. In tal senso non può farsi riferimento alla disciplina in materia di graduatorie d’istituto e GAE: oltre ad essere procedure ontologicamente differenti, si tratta di
note a tabelle allegate ad un decreto ministeriale, non idonee a prevalere su norme di rango primario”
I requisiti di accesso al concorso straordinario secondaria

Il punto della situazione

Questa la situazione ad oggi. Stando così le cose, la nostra lettrice non potrà partecipare al concorso straordinario ma solo a quello ordinario (con laurea + 24 CFU).
Va detto però che siamo in attesa del parere del CSPI che, anche se non vincolante per il Ministero, potrebbe gettare un po’ di luce su questa situazione.
Lo stesso Ministro Azzolina si è detta disposta ad eventuali modifiche del bando dopo la risposta del CSPI.
Bisognerà dunque attendere ancora qualche giorno per capire se questo punto, uno tra i tanti per i quali si è consumata la rottura con i sindacati, rimarrà tale o ci sarà un’apertura da parte del Ministero.
Il punto è importante perché determinerà la partecipazione o l’esclusione di numerosi docenti dal concorso straordinario secondaria.
Vincolo quinquennale per vincitori concorso
Ricordiamo che la docente in questione potrà svolgere la prova in regione diversa dalla propria, ma questo comporterà l’accettazione del vincolo quinquennale in quella regione, una volta assunti in ruolo.
La legge 159/2019 stabilisce infatti che i neoimmessi in ruolo dal 1° settembre 2020 non potranno richiedere trasferimento né assegnazione provvisoria prima che siano trascorsi cinque anni dall’assunzione  a tempo indeterminato.

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