Concorso straordinario ruolo, nella sezione “Titoli di servizio” vanno inseriti tutti gli anni che danno punteggio. Domanda scade 10 agosto

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Concorso straordinario secondaria per il ruolo (scadenza 10 agosto): si accede con titolo di studio e tre anni di servizio, di cui uno specifico svolti tra l’anno scolastico 2008/09 e il 2019/20, purché svolti nella scuola secondaria statale. Procedura aperta sia per i precari che i docenti di ruolo.

La domanda si compila attraverso la Piattaforma del ministero Concorsi e procedure selettive.
Il servizio va dichiarato nella sezione “Titoli di servizio” [sezione obbligatoria, in cui bisogna indicare il requisito di accesso]
La schermata Titoli di servizio chiede
N.B. In questa sezione vanno quindi indicati sia i tre anni di servizio che consentono l’accesso al concorso, sia gli eventuali altri anni di servizio valutabili ai sensi della tabella D di valutazione dei titoli.
Non ci sarà un’altra procedura per indicare a parte titoli e servizi ulteriormente valutabili, conterà quanto dichiarato in questa domanda entro i termini di scadenza.

Anni di servizio per l’accesso al concorso

Il requisito di accesso per il concorso straordinario ai fini del ruolo è  il possesso congiunto di: titolo di studio di accesso alla classe di concorso, tre anni di servizio svolti nella scuola statale secondaria tra l’anno scolastico 2008/09 e il 2019/20, di cui uno specifico per la classe di concorso richiesta.
Può essere fatto valere  servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione, fermo restando l’anno di servizio specifico.
Concorso straordinario per il ruolo: anno di servizio specifico deve essere nella classe di concorso richiesta. Come si valuta sostegno
L’art. 2 comma 2 del bando afferma ” Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e’ valido solo se:  a. prestato nelle scuole secondarie statali”
e infatti nella domanda, alla voce Titoli di servizio  si chiede di selezionare
 art. 2 comma 2 lettera B del bando indica il servizio prestato, sempre nelle scuole statali,ma tramite i progetti regionali ” di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche’ di cui al comma 4-bis dell’art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del Decreto
Legge.
art 2. comma 2 lettera A indica servizio prestato nelle scuole secondarie statali.
In questa schermata bisogna inserire i tre anni di servizio validi per l’accesso al concorso.  Chi inserisce l’anno scolastico 2019/20 accede con riserva, ecco perché

Altro titolo di servizio

Bisognerà selezionarlo per aggiungere gli altri anni di servizio valutabili.

Il servizio svolto nella scuola paritaria, ricordiamo, è valido come requisito di accesso solo per la procedura straordinaria ai fini abilitanti, ma non per quella per il ruolo. Può essere valutato però ai fini della graduatoria.
Corso di preparazione al concorso proposto da Orizzontescuolaformazione

I requisiti di accesso completi

concorso straordinario secondaria per il ruolo
procedura straordinaria

Quali servizi valgono

Deve trattarsi di servizio prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre svolto nella scuola statale, paritaria o IeFP. 

Il servizio svolto nella scuola paritaria vale infatti come punteggio nella valutazione dei titoli per il concorso straordinario per il ruolo. Nella tabella titoli leggiamo
“Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla
specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del
sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale,
purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato
svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla
specifica classe di concorso. E’ altresì valutato il servizio prestato
nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis
dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.”
Ci sono delle limitazioni nella valutazione del servizio
“L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con
disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e
sullo specifico grado.
Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul
sostegno.
Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.”
Quando il servizio è considerato valido
“Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”
Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, in base alla quale per anno di servizio bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio. 
Il servizio vale 1 punto per anno scolastico. La valutazione dei titoli può raggiungere al massimo 20 punti.
E infatti nella schermata dei titoli di servizi compare

Concorso straordinario secondaria per il ruolo: le prove, cosa studiare, i posti [AGGIORNATO]

La pagina ha scopo informativo e non sindacale. Le info ufficiali possono essere reperite nella sezione del sito del Ministero apposita per il concorso straordinario 

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