Concorso straordinario infanzia e primaria: servizio, punteggio, prova. Scheda sintesi

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Una scheda di sintesi sul concorso straordinario per infanzia e primaria (Legge n. 96/20018 – Decreto 17 ottobre 2017) che sarà bandito a breve.

Chi può partecipare

Docenti abilitati nella scuola dell’infanzia e primaria tramite diploma magistrale o diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’a.s. 2001/02 (o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia) con due annualità di servizio specifico anche non continuative, negli ultimi otto anni (dal 2010/11 al 2017/18), nella scuola di infanzia o primaria statale, sia su posto comune che di sostegno.”

Docenti abilitati nella scuola dell’infanzia e primaria tramite laurea in scienze della formazione primaria (o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia) con due annualità di servizio specifico, anche non continuative, negli ultimi otto anni (dal 2010/11 al 2017/18), nella scuola di infanzia o primaria statale, sia su posto comune che di sostegno.”

Per i posti di sostegno, docenti in possesso, oltre che dei suddetti requisiti, anche del titolo di specializzazione (o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia). N.B. Il titolo di specializzazione può essere stato conseguito anche dopo lo svolgimento del servizio utile per l’accesso.

Chi può partecipare con riserva

Docenti che, avendo conseguito all’estero i titoli d’accesso, hanno presentato al Miur la relativa domanda di riconoscimento, entro la data fissata per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso.

Per i posti di sostegno i docenti che conseguono il titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017.

Come si calcolano le due annualità di servizio

Si considera anno di servizio il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio (al termine delle attività didattiche, 30/06, per la scuola dell’infanzia – vedi nota di chiarimenti del 24 luglio 2014).

Gli otto anni di servizio entro cui conteggiare le due annualità richieste vanno dall’a.s. 2010/11 all’a.s. 2017/18.

Non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

L’anno in corso (2018/19) non si valuta.

Il servizio su sostegno è valido anche per posto comune.

Come si svolge il concorso

  • Prova orale non selettiva di natura didattico – metodologica
  • Valutazione dei titoli

Presentazione domande

  • Si può scegliere una sola regione (il concorso è bandito in tutte le regioni).
  • Si presenta una sola domanda anche nel caso di partecipazione a più procedure (infanzia e/o primaria, e/o sostegno)
  • Si presentano tramite istanze online
  • il termine di presentazione è fissato alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel bando per la presentazione delle istanze medesime
  • Si paga un contributo di segreteria: euro 10,00 per ciascuna procedura (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria)

Prova orale

  • Ha una durata massima di 30 minuti
  • Consiste nella progettazione di un’attività didattica, che deve comprendere anche l’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e ed esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
  • Prevede l’accertamento della conoscenza della lingua straniera:
  • per la scuola dell’infanzia, a scelta del candidato tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 per la scuola primaria obbligatoriamente nella lingua inglese almeno al livello B2 ai fini del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese
  • Per i posti comuni ha per oggetto il programma generale e specifico di cui all’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
  • Per i posti di sostegno verte sul programma generale e specifico di cui all’Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno agli allievi disabili, volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche avvalendosi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (per l’accertamento della lingua straniera vedi sopra)
  • E’ valutata sulla base di una griglia nazionale di valutazione (griglie uniche nazionali per le diverse procedure: infanzia comune, primaria comune …)
  • Può essere valutata al massimo 30 punti

Valutazione prova orale

  • La commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari a:

30 punti per la prova orale

  • I criteri di valutazione, distinti per le diverse procedure concorsuali (infanzia, primaria, infanzia sostegno, primaria sostegno), sono riportati nelle griglie di valutazione di cui all’Allegato B al decreto

Valutazione titoli

  • La commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari:

– 70 punti per i titoli culturali e professionali

  • La valutazione complessiva dei titoli non può superare i settanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo
  • La somma delle valutazioni del titolo d’accesso, dei titoli professionali e culturali non può superare i venti punti; qualora li superi, è ricondotta a tale limite
  • La valutazione dei titoli di servizio non può superare i 50 punti; qualora li superi, è ricondotta a tale limite

Titolo d’accesso

  • Il punteggio del titolo d’accesso, ossia dell’abilitazione (DM o laurea in SFP) e della specializzazione su sostegno, deve essere rapportato a 100, quindi espresso in centesimi, arrotondando al voto superiore eventuali frazioni di voto pari o superiori a 0,5
  • Nel caso in cui il punteggio non sia indicato o il giudizio finale non sia quantificabile in termine numerici, si attribuisce un punteggio pari  a 1,56 punti
  • Il punteggio massimo attribuibile al titolo d’accesso è pari a 5 punti
  • Per i laureati in SFP è previsto un punteggio aggiuntivo pari a 5 punti
  • Nel caso di abilitazioni conseguite per infanzia e primaria con un unico percorso, il punteggio va attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali (se si partecipa per entrambe)
  • Il punteggio massimo attribuibile al titolo d’accesso per il sostegno (la specializzazione) è pari a 5 punti
  • Nel caso di specializzazione conseguita tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami (anche all’estero e riconosciuta in Italia ) è previsto un punteggio aggiuntivo pari a 5 punti

Graduatorie di merito straordinarie regionali

  • Ciascuna graduatoria, compilata dalla commissione dopo la valutazione della prova orale e dei titoli, comprende tutti i docenti partecipanti, in quanto la procedura non è selettiva
  • Sono approvate con decreto del dirigente preposto all’USR entro il 30 luglio 2019
  • Sono utilizzate, ai fini delle immissioni in ruolo, sino al loro esaurimento, secondo i seguenti limiti:

– il 50% dei posti sarà assegnato alle GAE (qualora esaurite i posti residui si aggiungono a quelli destinati ai concorsi);
– il 50% dei posti sarà assegnato ai concorsi secondo le percentuali e l’ordine seguente:

1. con priorità al concorso 2016 sino ad esaurimento dei vincitori (al momento per gli idonei non c’è tutela)
2. qualora le graduatorie del concorso 2016 siano esaurite o residuino posti, al concorso straordinario e al nuovo concorso ordinario con quote del 50% ciascuno;

  • L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie ha come conseguenza la decadenza dalle altre graduatorie del concorso (straordinario), dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento
  • La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta la decadenza soltanto dalla relativa graduatoria
  • Non si decade dalle GM 2016

Commissioni di valutazione

Sono presiedute da un professore universitario, da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico.

Sono composte da:

  • due docenti
  • membri aggregati, titolari dell’insegnamento delle lingue straniere, che si limitano all’accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti (i due docenti) non vi sia un laureato in lingue.

E’ prevista la nomina di un supplente per il presidente e per ciascun componente, inclusi i membri aggregati.

A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo della seconda area o superiore o delle corrispondenti aree del comparto scuola.

Se il numero dei candidati è superiore a 500, la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 candidati, con altri componenti, con i relativi membri aggregati e supplenti.

Non è possibile richiedere l’esonero dal servizio.

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