Concorso straordinario, dottori di ricerca: discriminazioni e contraddizioni nel bando

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Direttivo V.I.Ph.D – Claudio Brancaleoni, Silvia Crupano, Sergio Martellucci, Serena Modena – Da oltre un anno, il Gruppo V.I.Ph.D., per Valorizzazione Italiana del Dottorato di ricerca, si batte, con sindacati e politica, per il riconoscimento, anzitutto nella scuola, dell’autentico significato e valore di quello che è il più alto titolo di studio ottenibile, valido internazionalmente e ovunque considerato come attestazione della massima competenza disciplinare possibile.

Abbiamo più volte ricordato l’assurdità per cui i dottori di ricerca siano considerati esperti nella propria materia e nella didattica della propria materia al punto da essere chiamati a tenere i corsi di formazione per gli aspiranti insegnanti di scuola, nei diversi percorsi di abilitazione, ma non posso partecipare a tali corsi come studenti, né tantomeno considerarsi abilitati all’insegnamento. Come dire che l’istruttore di guida non ha la patente che egli stesso rilascia.

Questa discriminazione e contraddizione, lungi dall’essere stata sanata, si è ripresentata in modo ancor più eclatante nel recentissimo bando per il concorso straordinario, pubblicato in G.U. lo scorso 28 aprile.

Nell’Articolo 6, comma 1, è scritto che il comitato tecnico scientifico, cui spetta la predisposizione e la validazione dei quesiti, è composto scegliendo tra “professori universitari di I o II fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’art. 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca (…)”.

Si sta dicendo che il riconoscimento dell’appartenenza a un Settore Scientifico Disciplinare (S.S.D.), necessariamente posseduto da tutte le categorie menzionate (nonché da chi ha conseguito il dottorato di ricerca, abilitante all’insegnamento non strutturato nell’università, ovvero per incarichi di ricercatore a tempo determinato e assegnista), è prerequisito per poter decidere i contenuti (disciplinari e metodologico-didattici) e quindi i criteri in base ai quali devono essere selezionati gli aspiranti docenti. Per il principio per cui un qualsiasi esaminatore si presume sia più esperto di chi viene esaminato, in questo comma si sta affermando che chi appartiene ad un S.S.D. è considerato in possesso delle conoscenze e qualità per insegnare a scuola, tanto appunto da poter selezionare e valutare chi ambisce a farlo.

Nell’Articolo 7, comma 1, è scritto che “Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti”.

Si afferma che la commissione di valutazione può essere presieduta da un professore universitario. E chi è questa figura se non un soggetto riconosciuto appartenente ad un S.S.D.? Un professore universitario potrebbe benissimo essere un docente a contratto, appartenente alle esatte categorie citate nell’Art. 6, comma 1. Subito a seguire, il comma 2 dell’Art. 7 rilancia: “Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e sono individuati ai sensi dell’art. 11”. Quali saranno i requisiti?

L’Articolo 8, dedicato ai Requisiti dei presidenti, con i comma 1 aggiunge una tessera ulteriore all’affresco paradossale: “1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti: a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso (…)”.

Qui addirittura si sta implicando non solo che esiste una relazione diretta tra Settori Scientifico Disciplinari e Classi di Concorso scolastiche, nel senso della derivazione a cascata (da 1 SSD più CdC), ma anche che l’appartenenza ad un S.S.D. è garanzia della massima competenza in tutte le classi di concorso scolastiche ad esso afferenti.

Infine, nell’Articolo 9, dedicato ai requisiti per i commissari, il comma 4 completa il quadro, specificando che “Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli: a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato (…) abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento (…)”.

Sarà un caso che il dottorato di ricerca, al termine del quale (cioè dopo un esame finale selettivo di fronte a una commissione di esperti accademici) viene riconosciuta l’appartenenza ad uno o più S.S.D., costituisce criterio di precedenza per diventare commissario e valutare gli aspiranti docenti? Evidentemente no.

Niente di più giusto, in tutti questi articoli e commi! Se non fosse che da tali giuste premesse non seguono conseguenze altrettanto giuste e coerenti. Perché l’appartenenza ad un S.S.D. viene considerata prerequisito fondamentale per formulare i test in base ai quali valutare gli aspiranti docenti e quegli stessi soggetti, appartenenti ad un S.S.D., non sono considerati meritevoli di presentarsi come candidati o, rilanciamo, di essere considerati abilitati all’insegnamento scolastico?

Ricordiamo che l’organizzazione in Settori Scientifico-Disciplinari (S.S.D.) è il metodo, riconosciuto nel sistema italiano, per l’organizzazione e la nomenclatura delle discipline culturali e scientifiche. Si tratta di una tassonomia in cui vengono comprese tutte le discipline del sapere umano, organizzato su base epistemologica, utilizzata da Università ed enti di ricerca per organizzare l’istruzione superiore. Un raggruppamento del sapere per aree tematiche esiste dal 1973: i settori vennero introdotti successivamente dalla legge n. 341 del 19 novembre 1990 e sistematizzati nella forma attuale con decreto ministeriale n. 855 del 30 ottobre 2015[1]. Il Settore Scientifico Disciplinare, inoltre, comprende “a cascata” tutte le discipline che da esso derivano e dipendono, sino alle materie di insegnamento scolastico denominate in Italia Classi di Concorso (C.d.C.). Ecco perché ai presidenti di commissione al concorso è richiesta l’appartenenza ad un SSD “caratterizzante le distinte classi di concorso”.

L’appartenenza ad un Settore Scientifico Disciplinare significa il riconoscimento allo studioso di una conoscenza approfondita della specifica disciplina rendendolo abile al più alto grado di insegnamento della stessa, quello universitario. Il riconoscimento dell’afferenza al S.S.D. è dato da esperti di pari livello , individuati nel sistema italiano come Docenti Ordinari o Associati del sistema universitario, sulla base della valutazione della produzione scientifica e professionale del soggetto richiedente, oppure attraverso il dottorato di ricerca, che è organizzato per Settori Scientifici Disciplinari e riporta nel nome stesso del dottorato svolto l’S.S.D. di riferimento. Il riconoscimento d’appartenenza al S.S.D. di riferimento è, inoltre, titolo preferenziale per l’insegnamento universitario[2] in qualità di docente a contratto (docente precario), è quindi un’abilitazione all’insegnamento ai massimi livelli di organizzazione formativa dello Stato italiano.

Perché, insomma, se già esiste una certificazione ufficiale dell’abilità a insegnare ai massimi livelli, quello stesso titolo non viene riconosciuto come garanzia di insegnamento scolastico di qualità? Perché chi possiede tale certificazione può insegnare agli insegnanti cosa e come insegnare, ma non può accedere ai concorsi di abilitazione? Perché chi possiede tale certificazione può addirittura essere presidente di commissione o commissario nei concorsi scolastici ma non candidato?

Un’altra occasione persa per affrontare certe contraddizioni

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