Concorso secondaria: controllare eventuali crediti mancanti per l’accesso alle classi di concorso. Esempio

WhatsApp
Telegram

In diversi nostri articoli abbiamo evidenziato che per la partecipazione ai concorsi della scuola secondaria si deve verificare se il titolo d’accesso sia idoneo all’insegnamento, ossia comprenda quelle discipline e quei crediti formativi universitari previsti dalla normativa vigente, ossia il DPR 19/2016 come modificato dal DM 259/2017.

Diversi lettori ci pongono tale domanda: Cosa sono i CFU eventualmente mancanti?

Prima di rispondere al quesito ricordiamo i requisiti per accedere al concorso per la scuola secondaria, come delineato dalla legge di bilancio che ha modificato il D.lgs. 59/2017.

Concorso secondaria: requisiti

Per i posti comuni:

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
  •  laurea (con piano di studio completo per l’accesso a quella classe di concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure
  • abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta (no 24 CFU) oppure
  • laurea + 3 anni di servizio svolti negli ultimi otto (no 24 CFU). Si partecipa per una delle classi di concorso per cui si ha  un anno di servizio.

Per i posti di insegnante tecnico-pratico:

  • diploma valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta fino al 2024/15 (no 24 CFU) poi abilitazione o laurea triennale

Per i posti di sostegno:

  • requisiti previsti per i posti comuni e per gli ITP
  • specializzazione su sostegno.

Concorso secondaria: CFU mancanti

Come sopra riportato, al concorso si può partecipare anche con:

  • laurea più 24 CFU nelle  discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche o (in prima applicazione).

Al fine di rispondere al quesito di partenza ossia cosa sono gli eventuali crediti formativi mancanti, evidenziamo che i 24 CFU, quale requisito d’accesso al concorso, sono distinti dagli eventuali CFU mancanti ai fini dell’insegnamento, quindi dell’accesso alle classi di concorso.

Affinché la laurea possa permettere l’accesso ad una delle classi di concorso della secondaria, quindi all’insegnamento, deve comprendere determinate discipline e un determinato numero di crediti formativi (NB: non per forza tali crediti debbano mancare).

Facciamo un esempio pratico, riferendo cosa prevede il DPR 19/2016 per accedere alla classe di concorso A–01 “Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado “:

  • tra le lauree che permettono l’accesso alla classi di concorso vi è la laurea specialistica LS 24“Informatica per le discipline umanistiche (4)“;
  • nella tabella A, allegata al DPR 19/2016, si specifica tramite la nota 4  – sopra riportata – quanto segue: “Con almeno 48 crediti nei settori
    scientifico-disciplinari L-ART e M-FIL di cui 12 L-ART/03 o M-FIL/04, 12 L-ART/04 12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 04 e congiunta a diploma di maturità artistica o diploma di liceo artistico (tutti gli indirizzi)  o diploma di maturità d’arte applicata o diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico – indirizzo Grafica e Comunicazione) o diploma per tecnico della cinematografia e della televisione o diploma di istituto professionale (settore industria e artigianato-indirizzo produzioni industriali  e artigianali – articolazione industria – opzione produzioni audiovisive) o diploma di maturità scientifica”.

Il laureato in questione, dunque, potrà accedere all’insegnamento per la CdC A-01, se la laurea comprende almeno 48 crediti nei settori scientifico-disciplinari L-ART e M-FIL di cui 12 L-ART/03 o M-FIL/04, 12 L-ART/04 12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 04 e sia congiunta al diploma di maturità d’arte applicata o diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o diploma di istituto tecnico o al diploma per tecnico della cinematografia e della televisione o diploma di istituto professionale (settore industria e artigianato-indirizzo produzioni industriali  e artigianali – articolazione industria – opzione produzioni audiovisive) o diploma di maturità scientifica.

Sono quelli sopra riportati gli eventuali crediti mancanti, di cui sopra, e gli eventuali requisiti richiesti (nel nostro caso il diploma di…). Evidenziamo che le situazioni sono diverse per i vari soggetti interessati a seconda della laurea e del piano di studi.

Qui il DPR 19/2016 e le tabelle con le classi di concorso

Sottolineiamo, infine, che il problema della validità del titolo d’accesso non riguarda i docenti inseriti nelle graduatorie di istituto, in quanto il controllo del titolo è stato già effettuato ai fini dell’inserimento.

Concorso secondaria:  24 CFU

Una volta accertata l’idoneità della laurea, si deve vedere se si è già in possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (crediti che alcuni laureati già possiedono nel piano di studi ma che devono comunque farsi certificare).

Qualora i 24 CFU non si possiedano o si possiedano solo in parte vanno conseguiti.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile