Concorso scuola secondaria: requisiti posti comuni, sostegno e ITP. Chi supera prove ottiene abilitazione

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Nunzio Oliva – Le nuove forme di immissioni in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado sui posti vacanti e disponibili, nonostante il Consiglio dei Ministri n. 68 il 6 agosto 2019 abbia approvato – salvo intese – lo “Schema di decreto-legge recante misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell’istruzione, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica” contenente disposizioni in materia di abilitazione all’insegnamento e di reclutamento nella scuola secondaria, trovano riferimento certo nella L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019). Essa all’art. 1 comma 792 modifica il D.Lgs. n. 59/2017 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Il dispositivo di legge n. 145/2018 statuisce:

  • procedura pubblica ordinaria concorsuale su base regionale o interregionale;
  • partecipazione per una classe di concorso e per ciascun ordine di scuola;
  • graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio,fermo restando il diritto di cui all’art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2019.

L’aspirante docente deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • in prima applicazione coloro che hanno svolto, nel corso degli 8 anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno 3 anni scolastici anche non successivi (n. 180 giorni di servizio per anno scolastico ai sensi dell’art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999) su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. Esclusivamente per tali soggetti tale requisito esonera dal conseguimento dei 24 CFU/CFA come stabilito dall’art. 5 comma 1b del testo unico n. 59/2017 suindicato;
  • l’abilitazione specifica sulla classe di concorso di riferimento o l’abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione; in questo caso sono esentati dal conseguimento dei 24 CFU/CFA anzidetti e fermo restando il possesso del titolo di accesso (laurea o diploma) alla classe di concorso ai sensi del D.P.R. n. 19/2016 (Tabb. A-A1-B) e del correttivo D.M. n. 259/2017 (All. A).
  • laurea magistrale o a  ciclo  unico,  oppure  diploma  di  II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,  oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di  concorso vigenti alla data di indizione del concorso e 24 CFU/CFA, acquisiti  in  forma  curricolare,  aggiuntiva  o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e  nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il  possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti  quattro ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia  speciale  e   didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie  e  tecnologie didattiche (nota Miur 29999/2017).

Per gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.):

– fino all’a.s. 2024/2025 resta vigente l’art. 22 del D.Lgs. n. 59/2017 che per l’accesso al concorso ordinario prevede soltanto il titolo del diploma secondo i requisiti previsti dal D.P.R. n. 19/2016 (Tab. B);

  • dall’a.s. 2025/2026 laurea, oppure  diploma  dell’alta   formazione  artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo  equipollente  o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla  data  di indizione del concorso e 24 CFU/CFA acquisiti  in  forma  curricolare, aggiuntiva  o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e  nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il  possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti  quattro ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie  e  tecnologie didattiche.

Per il reclutamento sui posti di sostegno risultano necessari i titoli di accesso sopraindicati e la specializzazione per il sostegno ai sensi del D.M. n. 92/2019 “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”.

I requisiti riportati si applicano sia per i docenti a tempo determinato che per quelli di ruolo.

La Legge di Bilancio 2019, altresì, stabilisce:

  • il superamento di tutte le prove concorsuali ordinarie, disposte da relativo bando pubblico, costituisce abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso scelta;
  • i docenti vincitori del concorso ordinario presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono “tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo”;
  • l’ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova con valutazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 59/2017;
  • l’accesso al ruolo con valutazione finale positiva al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova comporta per il docente la cancellazione da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale risulta iscritto;
  • il docente con valutazione finale positiva è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova;
  • il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni (1° a.s. di arrivo + n. 4 a.s.ulteriori), salvo casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’art. 33, commi 5 o 6, della L. n. 104/1992 “limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”;
  • l’accesso al ruolo è precluso agli aspiranti docenti valutati negativamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova.

(Fonti di riferimento: D.P.R. n. 19/2016 e correttivo D.M. n. 259/2017; D.Lgs. n. 59/2017; L. n. 145/2018; D.M. n. 92/2019)

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