Concorso scuola secondaria I e II grado, 24 CFU uno dei requisiti: dalle modalità di conseguimento ai costi

Di Lalla
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Il nuovo sistema di formazione e reclutamento, relativo alla scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede che gli aspiranti docenti superino il concorso e poi il percorso triennale FIT per poter essere assunti in ruolo.

I requisiti richiesti per partecipare al concorso sono: laurea e 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche.

Di seguito tutte le informazioni relativi al conseguimento dei 24 CFU: modalità, costi, programmi da studiare e riconoscimento di crediti già acquisiti.

24 CFU

Il possesso di 24 CFU nelle discipline antro-psico-padagogiche, come suddetto, costituisce uno dei requisiti, insieme alla laurea, per poter partecipare al Concorso.

Il decreto Miur, pubblicato in data 10/08/2017, ha definito:

  • i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali sono acquisiti i predetti 24 CFU/CFA;
  • gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati;
  • gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.

Il decreto è corredato da tre allegati: A, B, C

L’allegato A definisce gli obiettivi formativi relativi ai 24 CFU/CFA distintamente per i 4 ambiti disciplinari:

1) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;

2) psicologia:

3) antropologia;

4) metodologie e tecnologie didattiche.

L’allegato B definisce, invece, i contenuti e le attività formative relative ai settori scientifico-disciplinari dei predetti quattro ambiti disciplinari, distintamente per ciascuna classe di concorso.

L’allegato C, infine, è dedicato all’area artistica, relativamente alla quale  gli obiettivi, i contenuti formativi generali e i crediti assegnabili agli ambiti di Pedagogia, Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, Psicologia e Antropologia sono analoghi a quelli indicati nell’Allegato B.

 24 CFU: modalità d’acquisizione

L’acquisizione può avvenire in:

  • forma curricolare: crediti corrispondenti ad attività formative inserite nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato;
  • forma aggiuntiva: crediti corrispondenti ad attività formative svolte in forma aggiuntiva rispetto a quelle previste dal piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato;
  • forma extra curricolare: crediti conseguiti da chi è già laureato, quindi in seguito ad attività formative svolte presso istituzioni universitarie o accademiche senza essere iscritti ad un corso di studi.

24 CFU: riconoscimento crediti Master e Corso di perfezionamento

Nell’ambito dell’acquisizione dei 24 CFU, è previsto il riconoscimento di crediti già conseguiti:

  • nel corso degli studi universitari/accademici;
  • tramite Master universitari o accademici di I e II livello, Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione;
  • in forma extra curricolare.

Il riconoscimento avviene a condizione che i crediti siano relativi ai settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto e coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative indicati dagli Allegati A, B e C al decreto n. 616/2017, e comunque riconducibili al precorso formativo previsto. In tal caso la certificazione del conseguimento dei crediti è rilasciata dall’Università o dall’Accademia che ha attivato il percorso.

Oltre alla possibilità di vedersi riconosciuti i crediti già acquisiti nelle modalità suddette, è possibile che nel corso del percorso formativo seguito i summenzionati 24 CFU siano stati già conseguiti. In tal caso, come prevede l’articolo 3/7 del decreto la certificazione è sostituita da una dichiarazione dell’istituzione universitaria o accademica che certifica il rispetto delle condizioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Tale ultima modalità di riconoscimento, leggiamo nel decreto, è prevista per i laureati magistrale e per i diplomati di II livello “nelle more dell’attuazione” dei nuovi percorsi per conseguire i 24 CFU.

 24 CFU: costi

La singola Università potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa.  Tali attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato.

Sulla base delle suddette attestazioni l’Istituzione presso cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo degli obiettivi formativi previsti ai sensi dell’art. 3, comma 5 del DM 616/17.

Per quanto riguarda i costi del certificato finale si rinvia ai limiti di costo espressamente individuati all’art. 4 commi 1 e 2 del D.M. 616/2017. Detti limiti sono da considerarsi assolutamente insuperabili.

Per quanto attiene ai costi degli eventuali attestati si rinvia ai regolamenti interni dei singoli Atenei.

Agli studenti iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo, che facciano domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari, è riconosciuto il semestre aggiuntivo è riconosciuto. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente.

 24 CFU  e dottorato ricerca

Gli iscritti ad un Dottorato o ad una Scuola di Specializzazione possono acquisire i 24 CFU durante il loro percorso formativo.

Nota del 25 ottobre 2017 su costi e dottorato 

Approfondimenti

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