Concorso scuola docenti, come si valuta l’altra abilitazione? Le info utili per presentare domanda

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Il concorso, riservato ai docenti abilitati all’insegnamento e/o specializzati sul sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, si articola in una prova orale non selettiva e nella valutazione dei titoli. Superato il concorso, i candidati devono frequentare e superare il terzo anno FIT per poter accedere al ruolo.

[22 marzo termine ultimo presentazione domande di partecipazione: guida per immagini]

Vediamo in questa scheda come va valutata l’ulteriore abilitazione rispetto a quella necessaria come titolo di accesso, anche rientrante in un ambito disciplinare verticale, ricordando in premessa qual è il punteggio massimo attribuibile ai titoli e la sua suddivisione.

PUNTEGGIO TITOLI 

La tabella di valutazione dei titoli, allegata al DM n. 995/2017, prevede l’assegnazione di un massimo di 60 punti relativi a:

  • titolo di accesso: massimo 34 punti
  • ulteriori titoli professionali e culturali: massimo 25 punti
  • pubblicazioni: massimo 9 punti
  • servizi di insegnamento: massimo 30 punti.

Per approfondire la valutazione del titolo d’accesso clicca qui

VALUTAZIONE ALTRA ABILITAZIONE

L’ulteriore abilitazione, rispetto a quella necessaria per accedere alla procedura concorsuale, è valutata 6 punti, come dispone la sezione B – “Punteggio per titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo d’accesso (massimo 25 punti)” – punto B.1.1 della suddetta Tabella:

Ulteriore abilitazione sullo specifico posto per la specifica classe di concorso, anche ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, per ciascun titolo, quando già non sia valutata ai sensi del punto B.5.1. – PUNTI 6

 

VALUTAZIONE SUPERAMENTO PRECEDENTE CONCORSO

L’ulteriore abilitazione non è oggetto di valutazione, ai sensi del suddetto punto B.1.1 della Tabella (quindi 6 punti), quando viene valutata ai sensi del punto B.5.1.

In base al succitato punto B.5.1. si valuta il Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami:

  • 15 punti nel caso di superamento di un concorso per esami per la stessa classe di concorso o tipologia di posto per cui si partecipa o per un ambito disciplinare verticale che ricomprende la classe di concorso per cui si concorre;
  • 5 punti nel caso di superamento di un concorso per esami per altra classe di concorso o tipologia di posto.

FAQ MINISTERIALE

Il Miur ha pubblicato le prime faq sul Concorso, fornendo diversi e importanti chiarimenti.

Una delle faq, dedicata al supermanto di precedenti concorsi pubblici per esami (di cui al suddetto punto B.5.1), chiarisce la valutazione di precedenti concorsi per la scuola primaria, per la scuola dell’infanzia, per il personale educativo e per i posti di sostegno, cui vanno attribuiti 5 punti (vedi sopra: concorso per esami per altra classe di concorso o tipologia di posto).

Ecco la Faq n. 7:

7 D: Al punto B.5.1. della Tabella è prevista l’attribuzione di 5 punti per il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici … “per altra classe di concorso o tipologia di posto”. Vale anche per i Concorsi per la scuola primaria, per la scuola dell’infanzia, per il personale educativo e per i posti di sostegno?

R: Si.

Se la faq n. 7 chiarisce la valutazione del superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per la scuola dell’infanzia, primaria, per il personale educativo e i posti di sostegno, nulla si è detto, almeno sino ad ora, in merito all’eventuale possesso, da parte dei candidati, dell’abilitazione nella scuola dell’infanzia e primaria conseguita tramite diploma magistrale (entro l’a.s. 2001/2002) o laurea in SFP. Abilitazione che, visto quanto risposto in merito ai concorsi, dovrebbe poter essere valutata.

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