Concorso scuola docenti abilitati discrimina gli ITP

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Il concorso riservato ai docenti in possesso di abilitazione, indetto con DG el 1° febbraio 2018 pubblicato in GU del 16 febbraio, aperto anche ai docenti di ruolo, nega la partecipazione ad alcune categorie.

ITP ABILITATI MA NON ISCRITTI IN GAE O GI DI II FASCIA ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 2017

Si tratta sostanzialmente di due categorie di insegnanti tenico pratici (ITP)

  • docenti ITP che pur essendo in possesso di abilitazione non hanno provveduto all’iscrizione nelle GaE (non più possibile dal 2007/08) nè nella II fascia delle graduatorie di istituto (entro il 24 giugno 2017).

Su questa categoria potremmo dare anche ragione al Ministero, dato che alla data di termine di iscrizione in II fascia GI il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, che ha disciplinato la fase transitoria, era già stato approvato. E dunque, l’ITP che avesse voluto partecipare al concorso avrebbe dovuto sapere che era richiesto, come requisito di accesso, oltre al possesso dell’abilitazione, anche l’iscrizione nelle graduatorie.

E tuttavia va rilevato che tale requisito interessa solo gli ITP e non i docenti che accedono a qualsiasi altra classe di concorso o alla procedura per il sostegno.

  • docenti ITP di ruolo

Qui il bando supera se stesso, in quanto chiede ai docenti un requisito che è materialmente impossibile avere. Ossia, a meno che non si tratti di un docente ITP neoimmesso in ruolo (e dunque fa valere il fatto di non essere stato ancora cancellato dalle GaE), i docenti di ruolo vengono cancellati dalle GaE l’anno successivo al loro incarico a tempo indeterminato.

Certo qualcuno potrebbe essersi iscritto in II fascia delle GI entro il 24 giugno 2017 per classe di concorso diversa rispetto a quella in cui è in ruolo, ma il problema non cambia, dato che il bando permette al docente di ruolo partecipare anche per la stessa classe di titolarità.

In ogni caso si tratta di un requisito che ai colleghi delle altre classi di concorso non è richiesto. E’ come se il bando, pur avendo accolto la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima l’esclusione dei docenti di ruolo, non fosse stato “ripensato” in tutte le sue parti per renderlo confacente alla nuova indicazione.

Vi è poi la vicenda dei docenti ITP inseriti nelle GaE o in II fascia delle graduatorie di istituto dopo la data del 31 maggio 2017 (data dell’entrata in vigore del Decreto, con la pubblicazione in GU). In questo caso non ci esprimiamo, in quanto il decreto non poteva anticipare una situazione verificatasi successivamente, e dunque molto probabilmente sul loro accesso saranno interessati i giudici.

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