Concorso Scuola 2019: la questione dei 24 CFU tra i requisiti

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In attesa del bando di concorso scuola 2019, si è già delineata la spinosa questione riferita ai requisiti dei 24 CFU per l’ammissione.

Tra chi è interessato a partecipare al Concorso Scuola 2019, è corsa all’ottenimento dei crediti cfu per l’insegnamento per poter arrivare, alla data del bando, ai 24 richiesti. Quali sono gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda che sta suscitando non poche polemiche? Qual è la posizione del Miur sull’ammissione al concorso docenti con o senza 24 CFU e che cosa chiedono i diretti interessati?

Cosa sono i crediti CFU e come prenderli

Una parentesi è doverosa per ricordare cosa sono i CFU e dove si acquisiscono. Tali crediti universitari e/o accademici riguardano i settori antropo-psico-pedagogici e le metodologie didattiche, come da Decreto legislativo 59/17 e sono richiesti per la partecipazione ai futuri concorsi per la scuola secondaria.

Tali crediti formativi devono essere presi presso Università o Enti dell’AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) seguendo appositi corsi. Una volta raggiunti i 24 CFU richiesti, va richiesta apposita certificazione CFU all’ultimo ateneo presso il quale è stato seguito il corso che ha permesso il perfezionamento del requisito dei 24 crediti.

In altre parole dunque, i 24 CFU costituiscono un titolo di accesso propedeutico al concorso. Tutti i laureandi e laureati in possesso dei requisiti di accesso al concorso scuola, per diventare insegnanti, dovranno acquisire i 24 crediti CFU. Sono esclusi solamente:

  • i docenti abilitati;
  • i candidati con tre anni di servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso;
  • gli ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici).

Maggiori informazioni si possono sulle modalità di acquisizione e il valore dei CFU si possono trovare leggendo direttamente la guida contenuta nel decreto n. 616/2017 (qui il testo integrale del decreto).

Concorso Scuola 2019: 24 CFU per l’insegnamento tra i requisiti

Come anticipato dal Ministro Bussetti, e come ha avuto modo di confermare di recente il Miur, i 24 cfu saranno tra i requisiti di partecipazione al concorso scuola 2019. Oltre alla laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento è quindi opportuno accertarsi che il proprio piano di studi preveda i 24CFU, ovvero come sopra spiegato i crediti in materie socio-psico-pedagogiche per accedere al concorso. Qualora manchino dei crediti di materie relative alla propria classe di concorso, è prevista la possibilità di integrarli con esami aggiuntivi inerenti alla materia. Per esempio è possibile suddividere i 24 cfu per l’insegnamento necessari per l’accesso al concorso in 6 CFU in Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; 6 CFU in Metodologie e tecnologie didattiche; 6 CFU in Antropologia culturale e sociale; 6 CFU in Psicologia scolastica.

Per aiutare i candidati in questa operazione non sempre semplice, esistono anche piattaforme per la valutazione del piano di studi e dei 24 cfu.

Concorso Scuola 2019 per Sostegno: laureati con 24 cfu a rischio esclusione senza abilitazione?

Nell’ambito della questione dei 24 cfu per il concorso scuola 2019, si individua poi una problematica singolare: sta facendo notizia il caso dell’abilitazione per gli insegnanti di sostegno. I cd “laureati con i 24 cfu” hanno scritto una lettera al governo per richiedere un intervento correttivo ai requisiti d’accesso al percorso formativo, che ad oggi taglia fuori i laureati senza abilitazione dal prossimo e imminente concorso per il conseguimento della specializzazione sul sostegno. Una situazione particolarmente grave se si considera la carenza di figure di sostegno nella scuola: appare dunque irrazionale e controproducente la decisione di escludere centinaia di giovani interessati ad intraprendere questa strada impegnativa ma ricca di soddisfazioni. Proprio la carenza di personale innegabile peraltro, determina al momento un paradosso rispetto a questa esclusione: accade infatti che ad oggi un laureato, intenzionato a conseguire la specializzazione sul sostegno, non può farlo in quanto non abilitato, ma può essere chiamato ad assolvere a tale compito perché ritenuto temporaneamente idoneo a colmare le esigenze degli istituti scolastici. La richiesta della missiva quindi, è che la laurea rappresenti il requisito di partecipazione, non l’abilitazione (per molti un miraggio).

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