Secondaria I e II grado, concorso per non abilitati con tre anni di servizio: come si diventa insegnanti. Le info utili

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Il decreto legislativo n. 59/2017, oltre a delineare il nuovo sistema di formazione e reclutamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede una fase transitoria che condurrà al ruolo i docenti delle GaE e delle GM 2016, i docenti abilitati e i docenti non abilitati con 3 anni di servizio.

Per i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio, è previsto un concorso riservato, consistente in una prova scritta e una orale, vinto il quale si viene ammessi (con le dovute deroghe relative agli anni di frequenza e ai crediti da acquisire) al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), svolgendo il primo e il terzo anno dello stesso. Superato il percorso FIT si accede al ruolo.

Queste, nello specifico, le tappe che condurranno al ruolo:

  • partecipazione a speciali sessioni concorsuali riservate;
  • svolgimento, nell’ambito del concorso, di una prova scritta, il cui obiettivo è di valutare il grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta;
  • svolgimento, nell’ambito del concorso, di una prova orale di carattere didattico – metodologico;
  • accesso, dopo il superamento del concorso e per scorrimento della graduatoria di merito regionale, al primo anno del percorso FIT, al fine di acquisire il diploma di specializzazione;
  • esonero delle attività del secondo anno del percorso FIT e dall’acquisizione dei crediti previsti per il secondo e terzo anno;
  • svolgimento supplenze nel corso del terzo anno su posti vacanti nell’ambito territoriale di appartenenza.

Al termine del terzo anno del percorso FIT, previo superamento dell’esame finale, si accederà al ruolo.

La scelta dell’ambito scolastico definitivo di assegnazione del docente al momento dell’accesso al ruolo è effettuata dagli interessati, secondo l’ordine della graduatoria stilata in base al punteggio conseguito nell’esame finale.

La procedura concorsuale è bandita entro il 2018 ed ha cadenza biennale.

Requisito 3 anni di servizio

Il requisito dei 3 anni di servizio anche non continuativo deve essere posseduto entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione (al concorso) e deve essere stato maturato negli otto anni precedenti. Il decreto non fa distinzione tra servizio nelle scuole statali e paritarie e, essendo le paritarie parte integrante del sistema nazionale di istruzione, tutto fa supporre che sia valido anche il servizio svolto presso tali scuole. Una rassicurazione sulla valutazione del servizio svolto nelle paritarie proviene dal Miur stesso

La partecipazione alla procedura concorsuale è consentita in un’unica Regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno, fermo restando il requisito complessivo dei tre anni.

Il contenuto del bando della procedura concorsuale, i titoli valutabili, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento e valutazione delle prove e dei titoli e la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con apposito regolamento e decreto Miur che devono essere ancora emanati.

Calcolo 3 anni di servizio

Il decreto n. 59/2017 prevede che i 3 anni di servizio siano pari a quelli indicati dall’articolo 489 del decreto legislativo 297/94 in applicazione dell’articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99.

L’articolo 489 – comma 1 –  così recita: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.

L’articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione del summenzionato articolo 489:

“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per anno scolastico intero (o anno di servizio), dunque, si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.

In conclusione, i docenti non abilitati, per calcolare il servizio prestato e verificare se rientrano nelle misure previste dal decreto, devono accertarsi di aver svolto, negli ultimi otto anni, 3 anni di servizio anche non continuativi. Nei tre anni scolastici considerati devono aver prestato, per ciascun anno, 180 giorni di servizio (anche non continuativo) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.

Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

Approfondimenti

Calcolo 3 anni di servizio:

Aliquote assunzioni

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