Concorso ordinario secondaria, requisiti accesso sono cambiati in peggio. Lettera

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Inviato da Marco Parolari – Spett. Redazione, letti i numerosi contributi pubblicati sul tema, desidero porre alla Vostra attenzione alcune considerazioni che emergono mettendo a confronto quanto previsto dal decreto “salva precari” con la disciplina precedente (decreto legislativo 59/2017 come novellato dalla legge di bilancio approvata alla fine dell’anno scorso).

Come esposto dai diversi articoli pubblicati sulla vostra testata e con particolare riferimento al seguente Concorso ordinario secondaria, decreto precari modifica requisiti e riserva posti l’art. 1 comma 15 del decreto “salva precari” sopprime il secondo ed il terzo periodo dell’art. 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 59/2017 (così come modificato dalla legge di bilancio approvata alla fine dell’anno scorso) che, oltre alla riserva dei posti del 10% (tema che non approfondisco), consentiva la partecipazione al concorso (ordinario), in prima applicazione, ai soggetti che avessero svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, “presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione” (designazione ampia che non si riduce alle sole statali ma comprende anche le paritarie!!! n.d.r.), senza i 24 CFU in materie antropo-psico-pedagogiche. In altre parole i tre anni di esperienza, svolti presso scuole statali o paritarie, permettevano, sino all’intervento del “salva precari”, l’accesso al concorso (ordinario) abilitante in deroga al requisito dei 24 CFU.

Il risultato di questa modifica introdotta al decreto legislativo 59/2017 dal decreto “salva precari” corrisponde, in estrema sintesi, a quanto esposto nella tabella riassuntiva riportata nel Vostro articolo e cioè che, contrariamente a quanto previsto in precedenza, i docenti privi di abilitazione ora possono partecipare al concorso per posto comune solo se hanno acquisito i 24 CFU. Questa improvvisa modifica ai criteri d’accesso al concorso ordinario coglie evidentemente in contropiede, all’ultimo momento, coloro i quali, avendo già maturato i tre anni di servizio (presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, non solo presso le statali), fino a prima del 10 ottobre pensavano legittimamente che avrebbero potuto partecipare al concorso ordinario (finalizzato anche ad ottenere l’abilitazione!).

Quindi, per posto comune, stando l’attuale quadro normativo come modificato dal decreto “salva precari”:
– possono partecipare al concorso straordinario ma non a quello ordinario i docenti (senza altra abilitazione e senza i 24 CFU) con tre annualità di servizio presso le scuole statali;
– NON possono partecipare né al concorso straordinario né a quello ordinario tutti quei docenti (senza altra abilitazione e senza i 24 CFU) con tre annualità di servizio presso le scuole paritarie (o con servizio misto, per esempio un anno in una scuola paritaria e due presso scuole statali).
Mentre prima potevano partecipare al concorso ordinario, come detto, tutti i soggetti con servizio presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

Si tratta di una differenza sostanziale che, a mio avviso, stravolge il senso della disciplina previgente al “salva precari” e forse non sufficientemente sottolineata finora. Il problema che pongo quindi all’attenzione non coincide con la questione della partecipazione al concorso straordinario dei docenti con tutto o parte del servizio nelle paritarie (argomento già oggetto di diversi contributi che avete pubblicato e che personalmente reputo che dovrebbe essere indiscutibile) ma consiste nel fatto che questi insegnati, senza i 24 CFU, d’un tratto non possano più partecipare neppure al concorso ordinario, come viceversa era previsto dalla disciplina previgente al 10 ottobre.

Dinanzi a questo quadro normativo, il decreto “salva precari”, pur introducendo un percorso privilegiato per i soli docenti con servizio nelle statali, ha dunque complessivamente ridotto la possibilità della partecipazione alle procedure concorsuali sia perché il concorso straordinario non offre possibilità equivalenti alla situazione normativa previgente, poiché ammette la partecipazione ad una sola procedura ed è aperto ai soli docenti con servizio nella statale (e non, in modo più ampio, “presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione”), sia perché i precari con tre annualità senza 24 CFU (e senza altra abilitazione) risultano improvvisamente esclusi dal concorso ordinario e rischiano di essere scavalcati non solo da quanti vinceranno il concorso ma anche da tutti coloro che si abiliteranno, senza avere la possibilità di competere.

Mi pare pertanto che quella creatasi costituisca un’evidente problematica che, a mio parere, andrebbe sanata perlomeno con la doverosa reintroduzione della possibilità, almeno in prima applicazione, di partecipare al concorso ordinario dei docenti con tre annualità di servizio conseguite “presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione” (dunque paritarie comprese) così come era previsto prima del decreto “salva precari”, anche in ragione della possibilità di abilitarsi superando le prove. Si sottolinea ancora una volta la gravità dell’ingiusta situazione in cui si ritrovano quei docenti che, dopo essersi legittimamente affidati al disposto della legislazione previgente (ritenendo validi i propri tre anni di servizio e dunque non dovendo provvedere ad acquisire i 24 CFU), risultino ora tagliati fuori all’improvviso. Per quanto esposto mi permetto dunque di non concordare con il commento riportato nel Vostro articolo citato in precedenza relativamente all’eliminazione della possibilità di partecipazione del concorso ordinario dei precari con tre annualità di servizio: “D’altra parte non avrebbe avuto più senso, considerati i requisiti richiesti per il concorso straordinario (posti comuni)”. Come detto il concorso straordinario non offre infatti le stesse possibilità di partecipazione rispetto alla disciplina previgente, escludendo, in particolare, una porzione di docenti che avrebbero potuto concorrere prima del “salva precari”.

Sperando di aver fornito un contributo utile e che si possa aprire un confronto in merito, Vi ringrazio per un eventuale Vostro riscontro.

Cordiali saluti.

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