Concorso ordinario secondaria, chi è esonerato dal conseguimento dei 24 CFU

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Concorso ordinario secondaria: chi è obbligato e chi esonerato dal conseguimento dei 24 CFU in discipline pedaogiche e metodologie didattiche.

Come già per il concorso straordinario, l’obiettivo è che un numero ampio di docenti abbia acquisito le conoscenze derivanti dai 24 CFU in materia discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

E’ esonerato dal conseguimento dei 24 CFU

  • chi è in possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso per la quale si partecipa
  • chi è in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per
    altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso (laurea) alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
  • i diplomati ITP (fino al 2024/25)

N.B. Il decreto legislativo n. 59/2017 cita, in prima applicazione,  anche coloro che sono  in possesso del requisito delle tre annualità di servizio.  Questo però sta per essere modificato con il Decreto scuola attualmente in discussione, dato che per i docenti con servizio sarà approntato il concorso straordinario.

Di conseguenza, anche i docenti con tre anni di servizio che vorranno o dovranno partecipare al concorso ordinario avranno necessità dei 24 CFU per l’accesso.

Corso di preparazione al concorso Secondaria di I e II grado

Requisiti di accesso al concorso ordinario

Posti comuni:

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
  • laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Anche chi accede con laurea vecchio ordinamento deve avere i 24 CFU.
  • abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente oppure
  • laurea più tre annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Tale requisito è previsto soltanto in prima applicazione; gli aspiranti che ne sono in possesso potranno partecipare al concorso per una delle classi per le quali hanno un anno di servizio).
    Il requisito “laurea + 3 anni di servizio” è stato cancellato dal Decreto, così come la riserva di posti prevista, in quanto chi ha questo requisito partecipa al concorso straordinario. Approfondimento: Concorso ordinario secondaria, il requisito “laurea + 3 tre anni di servizio” è stato cancellato

I requisiti 1., 2., 3. restano invece confermati.

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è:

il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

Per i posti di sostegno:

Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno. Concorso straordinario e ordinario secondaria, per il sostegno serve la specializzazione

N.B. Il Decreto potrà ancora essere modificato in Parlamento prima della trasformazione in legge entro 60 giorni, per cui l’aggiornamento definitivo dei requisiti potrà essere valutato solo con la pubblicazione della Legge.

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