Concorso infanzia e primaria, i titoli d’accesso. No 24 CFU
“Gentilissimi, chiedo chiarimenti sul concorso infanzia. Sono abilitata alla scuola infanzia comune e ho sette anni svolti nella scuola statale. Devo comunque acquisire i 24CFU?”
La risposta al quesito della nostra lettrice è negativa, ossia per partecipare al concorso per la scuola primaria e infanzia non sono necessari i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
24 CFU: concorso scuola secondaria
I CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche costituiscono, insieme alla laurea, uno dei requisiti d’accesso al concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo quanto previsto dal D.lgs. 59/2017, come modificato dalla legge di bilancio 2019.
Qui tutti i requisiti previsti
Concorso ordinario scuola dell’infanzia e primaria
Prima di indicare i titoli d’accesso al concorso per la scuola primaria e dell’infanzia, ricordiamo che è stato già pubblicato il decreto che disciplina il concorso e i relativi allegati. Concorso infanzia e primaria: requisiti, posti, prove. Tutte le info
Si attendeva entro luglio il bando di concorso ma così non è stato. Adesso, considerata la crisi di Governo, non si hanno più notizie in merito.
I titoli d’accesso per i posti comuni sono:
- laurea in Scienze della formazione primaria oppure
- diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
- analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto dal miur
Per i posti di sostegno è necessario essere in possesso, oltre ad uno dei titoli suddetti, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli suddetti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici.