Concorso infanzia e primaria, commissari senza esonero. Quanto guadagneranno

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Il decreto, che disciplina il concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria, previsto dal decreto legge n. 87/18, convertito con modificazioni in legge n. 96/2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per cui si attende adesso la pubblicazione del bando.  

Concorso docenti straordinario infanzia e primaria, pubblicato decreto in Gazzetta. Tutte le info

Ricordiamo che il concorso è riservato ai docenti abilitati nella scuola dell’infanzia e primaria, tramite il conseguimento della laurea in SFP o del diploma magistrale entro l’anno 2001/02, che abbiano svolto due anni di servizio specifico, negli ultimi otto, nella scuola statale.  Il concorso si articola in una prova orale non selettiva e nella valutazione dei titoli, operazioni al termine delle quali la commissione procede a redigere la graduatoria di merito straordinaria regionale.

Vediamo in questa scheda i compensi previsti per i componenti le commissioni, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 8, del decreto del 17 ottobre 2018, che rinvia al decreto del 31  agosto  2016.

Compensi

Il compenso di presidenti, componenti e segretari delle commissioni si suddivide in compenso base e integrativo, e non può superare i limiti massimi previsti dal decreto (del 31/08/2016).

Compenso base

A ciascun componente le commissioni è corrisposto il seguente compenso base lordo dipendente:

  • presidente: € 502,00;
  • componente € 418,48.

Il compenso lordo dipendente previsto per i segretari delle commissioni è pari a € 371,84.

Compenso integrativo

Al compenso base, di cui sopra, si aggiunge, per ciascun componente, un compenso integrativo lordo dipendente pari ad  euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato.

 Limiti massimi

I compensi (base e integrativo) non possono superare i 4.103,40 euro. Tale limite massimo è incrementato del 20% per i presidenti e ridotto del 20% per i segretari.

Sottocommissioni

Nel caso di suddivisione delle commissioni in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime spetta il sopra riportato compenso-base ridotto del 50 per cento.

I compensi aggiuntivi per ciascun elaborato o candidato esaminato, anche per i componenti delle sottocommissioni, sono sempre rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero dei candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono superare i compensi massimi detti all’inizio.

Divieto richiesta esonero servizio

A presidenti e componenti delle commissioni non e’ possibile richiedere l’esonero dal servizio, come prevede il succitato articolo 11, comma 8, del decreto.

Decreto 17 ottobre 2018 

Allegato A con Programmi da Studiare

Allegato B griglia di valutazione prova orale

Allegato C tabella di valutazione titoli

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