Reclutamento docenti: dopo concorso anno di formazione con stipendio da supplente. Si potrà ripetere

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La bozza della legge di bilancio del 29/10/2018 modifica il sistema di reclutamento delineato dal D.lgs. n. 59/2017.

Concorso a cattedra riformato: addio FIT, si a 24 CFU, 4 anni senza mobilità, titolo abilitante. Scarica testo

Tra le principali novità l’abolizione del percorso FIT, sostituito dal percorso annuale di formazione iniziale e prova, e la ripetibilità del  medesimo.

Nuovo percorso per diventare insegnanti

Con le nuove disposizioni della bozza della legge di bilancio (se approvate senza modifiche), il percorso per diventare docenti si articolerà nelle seguenti tappe:

  • conseguimento laurea e 24 CFU in discipline antro-psicopedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche (sono esonerati dai 24 CFU gli abilitati e i precari con tre anni di servizio, i quali possono partecipare per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno);
  • concorso;
  • percorso annuale di formazione iniziale e prova;
  • ruolo.

Percorso annuale di formazione iniziale e prova

Al percorso annuale di formazione iniziale e prova, previo superamento del concorso, i docenti accedono con contratto di supplenza (come i docenti attualmente impegnati nel percorso annuale FIT e come previsto dal D.lgs. 59/17).

Il percorso annuale, se valutato positivamente, assolve agli  obblighi di cui all’articolo 438 del decreto legislativo 297/94 e alla legge 107/2015, ossia al cosiddetto anno di formazione e prova, al termine del quale gli interessati vengono assunti in ruolo.

L’assunzione avviene nella scuola in cui il docente ha svolto il percorso annuale e ove rimane, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni (oltre a quello di prova).

Il docente, assunto in seguito al superamento positivo del percorso suddetto, è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale risulti iscritto.

Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è ripetibile, diversamente dal FIT, per il quale il decreto 59/17 ne predispone l’irripetibilità (nella bozza si dispone, però, che anche il FIT, avviato nel 2018/19, sia ripetibile).

NB: sottolineiamo che quanto suddetto è previsto nella bozza della legge, per cui può essere soggetto a modifiche.

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