Concorso DSGA, no preselettiva invalidi 80%. Ausili e tempi aggiuntivi: richiesta e documentazione

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L’articolo 7 del bando di concorso per DSGA, pubblicato in GU il 28 dicembre 2018, impartisce istruzioni per la partecipazione alle prove scritte e alla la preselettiva dei candidati disabili.

I candidati con patologie limitatrici dell’autonomia, leggiamo nel bando di concorso, sono assistiti, nello svolgimento della prova preselettiva e nelle prove scritte, da personale individuato dall’USR competente.

Ausili e/o tempi aggiuntivi: richiesta e documentazione

Per usufruire di ausili e/o tempi aggiuntivi, i candidati disabili devono:

  • farne richiesta di assegnazione tramite dichiarazione nella domanda di partecipazione;
  • documentare la disabilità con dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente. La dichiarazione:

– va trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata;

– va inviata, secondo le succitate modalità, entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, insieme alla specifica autorizzazione all’USR al trattamento dei dati sensibili;

– deve illustrare le limitazioni che la disabilità del candidato determina in relazione alle prove di concorso.

L’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è rimessa al giudizio insindacabile della commissione d’esame sulla base della documentazione prodotta.

Nel caso in cui eventuali gravi limitazioni fisiche vengano certificate dopo la presentazione della domanda di partecipazione, per cui il candidato necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, le stesse (limitazioni) devono essere adeguatamente documentate con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica e inviate all’USR competente, secondo le summenzionate modalità.

Esonero prova pre-selettiva

I candidati affetti da invalidità pari o superiore all’80% non sono tenuti a svolgere la prova pre-selettiva, come previsto dall’articolo 20 della legge n. 104/92.

Al fine suddetto, i candidati devono inviare, secondo le modalità sopra riportate, la documentazione attestante la patologia invalidante e il grado di invalidità e dichiarare nella domanda di partecipazione di voler usufruire del beneficio.

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