Concorso docenti: per il Tar il diploma di maturità magistrale linguistica entro l’a.s. 2001/02 è titolo valido. Miur condannato alle spese

Di Lalla
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Lalla – Diamo notizia di una sentenza breve 2838/2013 emanata dal TAR Campania sulla validità del diploma magistrale linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/02 come titolo di accesso al concorso docenti 2012. Il Tar rileva il contrasto delle note emanate dal Ministero e accoglie il ricorso della ricorrente contro il decreto di esclusione dalla procedura.

Lalla – Diamo notizia di una sentenza breve 2838/2013 emanata dal TAR Campania sulla validità del diploma magistrale linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/02 come titolo di accesso al concorso docenti 2012. Il Tar rileva il contrasto delle note emanate dal Ministero e accoglie il ricorso della ricorrente contro il decreto di esclusione dalla procedura.

Il problema. Il bando di concorso DDG n. 82 del 24 settembre 2012 ammette al concorso, ai sensi dell’art.2 comma 1 del D.I. 10 marzo 1997

a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 , ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 ;

b) per i posti della scuola dell’infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 , al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 .

Su cosa intendere per "corsi sperimentali dell’istituto magistrale", non c’è accordo.

Il Ministero stesso ha emanato due note, di tenore opposto.

Una, del 26 ottobre 2012 , considera valido il diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali, in virtù della sentenza n. 2172/2002 del Consiglio di Stato, che ha ritenuto valido il titolo “maturità linguistica” per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che “il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’ istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria”.

La seconda, del 14 novembre 2012 , a domande di partecipazione già scadute, ritratta il contenuto della prima, precisando "per essere valido il diploma deve riportare la dicitura maturità magistrale ad indirizzo linguistico. Ciò in quanto solo i diplomi che riportano l’indicazione "maturità magistrale" assicurano un idoneo percorso di studi e di preparazione all’insegnamento nelle scuole elementari, ora primarie. Infatti i vari percorsi "linguistici" consentono allo studente di approfondire la conoscenza e la padronananza comunicativa di tre lingue straniere ma non assicurano quelle conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e caratterizzanti il percorso magistrale quali: scienze dell’educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia, ecc."

La valutazione da parte degli USR. In linea generale gli USR hanno escluso i candidati (per lo più donne) in possesso di maturità linguistica conseguita presso i corsi sperimentali avviati negli istituti magistrali entro l’a.s. 2001/02, senza considerare la complessità delle sperimentazioni, la dicitura dei singoli diplomi, la modalità con cui era impostata la domanda on line di partecipazione, in cui era possibile indicare anche "maturità linguistica".

La motivazione della sentenza del TAR Campania – "Premette il Collegio di condividere l’orientamento del Consiglio di Stato richiamato da parte ricorrente, secondo cui la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria.

In sostanza, a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, il titolo posseduto dall’istante resta comunque valido per l’ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso di studi, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (Consiglio di Stato VI Sezione 3 dicembre 2009 n. 7550).

Ma a tale indirizzo giurisprudenziale – tra l’altro nel solco delle analoghe sentenze più risalenti nel tempo citate da parte ricorrente – aveva anche aderito espressamente la stessa amministrazione resistente con la nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria in oggetto, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto magistrale, “senza ulteriore specificazione”.

L’atto di esclusione si pone quindi in contrasto con l’intenzione, dichiarata dal Ministero nella prima nota di indirizzo, di voler equiparare il suddetto titolo con quello di maturità magistrale tout court, con violazione, per l’effetto, del principio di continenza del primo rispetto al secondo, come stabilito dal richiamato orientamento giurisprudenziale.

Il ricorso deve quindi accolto in parte qua, con annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione e conseguente riammissione della ricorrente al concorso.

Le spese seguono la soccombenza, con condanna dell’amministrazione resistente al relativo pagamento in favore di parte ricorrente nella misura complessiva di €1.000,00(mille/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto n. AOODRCA 3292/165E del 7 giugno 2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al pagamento delle spese di giudizio in favore di *** che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. "

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