Concorso docenti secondaria, vincolo permanenza scuola periodo prova

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La legga di bilancio ha ridefinito il sistema di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado, introducendo anche il vincolo di permanenza dei docenti neoassunti nella scuola in cui viene svolto il periodo di prova.

Ricordiamo come si articola il nuovo sistema, come avviene l’immissione in ruolo e a quale vincolo saranno soggetti i neoassunti.

Nuovo sistema di reclutamento

Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli della scuola secondaria si articola in:

  • un concorso pubblico indetto su base regionale o interregionale
  • un percorso di formazione iniziale e prova
  • la conferma in ruolo, previa positiva valutazione del percorso di formazione iniziale e prova

Chi vince il concorso, dunque, viene subito assunto in ruolo, in attesa della conferma dopo il superamento del percorso di formazione iniziale e prova.

Immissione in ruolo

Una volta superate tutte le prove, i candidati vengono graduati sulla base dei punteggi delle prove e della valutazione dei titoli. Entrano in graduatoria soltanto un numero di candidati pari a quello dei posti banditi, quindi soltanto i vincitori.

I vincitori poi, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, scelgono una scuola della regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili e a cui saranno assegnati per svolgere il percorso di formazione iniziale e prova.

I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.

Vincolo permanenza scuola

Il docente, valutato positivamente al termine del periodo di prova, è cancellato da ogni altra graduatoria nella quale sia iscritto – di merito, di istituto o ad esaurimento – ed è confermato in ruolo presso la scuola ove ha svolto il periodo di prova.

Il docente è tenuto a rimanere nella succitata istituzione scolastica (quella in cui ha svolto il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di soprannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande per il relativo concorso.

Il vincitore di concorso, dunque, rimane nella medesima scuola per cinque anni: l’anno di prova e i successivi quattro anni.

Concorso, immissione in ruolo e formazione: scheda di sintesi sul nuovo reclutamento

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