Concorso docenti secondaria, graduatorie dureranno due anni. Diritto all’assunzione per i vincitori

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La legge di bilancio ha ridefinito il sistema di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado, novellando il D.lgs. 59/2017.

Vediamo in questa scheda come saranno costituite le graduatorie di merito, ricordando dapprima l’articolazione del nuovo sistema di reclutamento.

Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli della scuola secondaria

Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli della scuola secondaria si articola in:

  • un concorso indetto su base regionale o interregionale (dovrebbe essere bandito nel corso del 2019)
  • un percorso di formazione iniziale e prova
  • la conferma in ruolo, previa positiva valutazione del percorso di formazione iniziale e prova

Concorso, anno di formazione e prova e conferma in ruolo sono, dunque, gli step per poter diventare docente di ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

I docenti, diversamente da quanto previsto in precedenza, vengono assunti a tempo indeterminato subito dopo il concorso.

Requisiti di accesso al concorso per posti comuni, ITP, sostegno. Scheda
Chi è esentato dai 24 CFU. Scheda

Il concorso prevede tre prove di esame (due scritte e una orale) per i posti comuni. Due prove di esame per il sostegno.

Graduatorie di merito: non ci saranno idonei, solo vincitori

Una delle novità del concorso scuola secondaria 2019 è che non ci saranno idonei, ossia le graduatorie sono composte dai candidati che hanno superato le prove e rientrano nel numero dei posti a disposizione per la classe di concorso e la regione scelta.

Coloro che supereranno le prove ma non rientreranno nel numero dei vincitori, acquisiranno comunque l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso in oggetto.

Le graduatorie di merito:

  • sono compilate sulla base dei punteggi delle prove e dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste;
  • sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso;
  • hanno  validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di  approvazione delle stesse;
  • perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto all’assunzione dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi.

Concorso, immissione in ruolo e formazione: scheda di sintesi sul nuovo reclutamento

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